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08/09/2010 16.37.27 - Articolo letto 5612 volte

SUBITO LA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA

Palazzo Lanfranchi Palazzo Lanfranchi
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lettera al Sindaco dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CIVICO “DIRITTI DI CITTADINANZA”
di GIOVANNI MARTEMUCCI
Matera Al Sindaco
All’Assessore comunale per l’Urbanistica
Al Presidente della Commissione Consil. Comun. per l’Urbanistica
 
Matera
 
 
Oggetto: Commissione per la qualità architettonica e paesaggistica
 
 
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CIVICO “DIRITTI DI CITTADINANZA” RITIENE CHE, PER SALVARE QUEL CHE RESTA DELLA GRANDE STORIA URBANISTICA DI MATERA, OCCORRE RIPRENDERE CON SOLLECITUDINE IL DISCORSO SULLA MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON LA PREVISIONE DELL’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA.
 
La nostra Città, con la storia della sua qualità urbana, architettonica, ambientale e paesaggistica, ha infatti nella cultura del suo territorio la risorsa più preziosa di cui dispone e che occorre saper con lungimiranza tutelare e valorizzare, per assicurare una prospettiva di speranza e di progresso per la comunità.
 
Consapevoli di tale assunto, alcuni di noi, con la consulenza di professionisti esperti, nel periodo 2003- 2004 si fecero promotori   di un dibattito sulla stampa per segnalare all’Amministrazione Comunale, allora presieduta dal Sindaco Michele Porcari, la necessità che anche a Matera, come in altre realtà, più sensibili al problema (v. per tutte il Comune di Bologna, con il suo RE del 2003, in attuazione della Lr. n.31/2002),  fosse istituita, con apposita modifica del regolamento edilizio, la Commissione comunale  per la qualità architettonica e paesaggistica.
 
Venne predisposta una precisa proposta e sottoposta all’esame della Giunta Comunale e anche della competente Commissione Consiliare, nella quale si faceva, tra l’altro, puntuale riferimento a principi ed orientamenti:1) della Costituzione (art. 9: “La Repubblica..tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione”); 2) della CEE (Dirett. 85/384 del 10.6.1985: “la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell’ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell’assetto del territorio urbano, nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono interesse pubblico”); 3) del Consiglio UE del 12.1 2001 (“Una architettura di qualità, migliorando il quadro di vita ed il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia urbano che rurale, può contribuire efficacemente alla coesione sociale nonché alla creazione di posti di lavoro.. e allo sviluppo economico regionale… Pertanto il Consiglio incoraggia gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per una migliore conoscenza e promozione dell’architettura e della progettazione urbanistica…. nonché per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e paesaggistica”); 4) del Codice dei Beni Culturali (artt. 131-132  L. n. 42/2004: vengono indicati i compiti delle PP.AA. nella tutela e valorizzazione del paesaggio).
 
La Giunta Porcariaccolse la proposta di costituzione della “Commissione Comunale per l’edilizia, la qualità architettonica ed il paesaggio” (CEQAP), recependo molti delle nostre indicazioni relative ai compiti, ai criteri di composizione, agli ambiti di interventi, e pertanto venne adottata la delibera di GM n.418 del 3.12.2004, con la quale venivano precisate le modifiche in tal senso da apporre al RE (cap. II, artt. 11-17) da sottoporre all’esame del CC per la definitiva approvazione, che però, come si sa, non avvenne, nonostante se ne fosse fatto oggetto di ampia discussione, già in Commissione Cons. per l’Urbanistica, e fino all’ultima seduta dell’Assemblea Consiliare  del 2007, prima della fine del suo mandato amministrativo.
Riteniamo  che vada ripresa l'iniziativa assunta con la  delibera di giunta  del 2004,  per istituire in tempi brevi la "Commissione Edilizia per la qualità architettonica e il paesaggio" (CEQAP), strumento indispensabile  per il controllo  della qualità urbana a Matera.
 
Tuttavia  non possiamo sottacere alcune incongruenze  contenute nel testo adottato dalla Giunta nel 2004  che rischiano di vanificare gli scopi e  la portata innovativa della Commissione e di ostacolarne il funzionamento.
Nel documento da noi inviato al Comune nel febbraio 2005 abbiamo segnalato queste incongruenze che brevemente riassumiamo:
 
 
  1. Non sono condivisibili le esclusioni dalla competenza della Commissione degli interventi inferiori a 500 mc per la residenza e a 1000 mc per altri usi (art.11). La qualità architettonica di una città dipende soprattutto dai piccoli interventi, il  cui controllo può contribuire al recupero   di una sensibilità diffusa sulla qualità urbana;
  2. Analogamente non è condivisibile l'esclusione dalla competenza della Commissione delle opere pubbliche, che invece partecipano, spesso  in modo determinante, al volto della città e del territorio;
  3. Anche le costruzioni rurali, grandi e piccole, non possono essere escluse dalla competenza della Commissione, perché hanno comunque  rilevanza nel paesaggio.
  4. E' opportuno prevedere la possibilità di parere preventivo OBBLIGATORIO su ipotesi di progetto.
  5. Per sottrarre i pareri di competenza  a valutazioni soggettive (che possono dar luogo ad arbitrii) e per garantirne l'uniformità, la Commissione elabora un documento guida sui principi e sui criteri che adotterà nell'esame dei progetti, che trasmette alla Giunta Comunale.
 
 
Tutto ciò,  peraltro, - e lo specifichiamo ora - si conformerebbe a quanto disposto dall’art. 871 Cc e dall’ art. 33 della legge urbanistica fondamentale n. 1159/1942 in materia di normativa e regolamenti comunali  sull’“ornato pubblico”. Detta previsione poi è stata ripresa dall’art. 4 del testo unico 380/2001, in cui si stabilisce che i comuni, nel regolamentare le modalità costruttive, dovranno porre “particolarmente riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche”, senza escludere il riferimento ad eventuali limiti e prescrizioni derivanti dai vincoli storico-artistici o paesaggistici sulle opere in oggetto.
 
A tal proposito da ultimo (v. ”Il Sole 24 ore Norme e Tributi”, del 28 giugno 2010, p.11, Non sempre il Comune può bocciare le brutture, di D. Antonucci)  una recente sentenza del TAR di Liguria (I sez., 1834/2010) ha richiamato la necessità di una previa statuizione di  “specifiche disposizioni primarie e secondarie e dello strumento urbanistico comunale” per poter fermare interventi dall’impatto negativo sulla qualità paesaggistica ed urbanistica, non essendo sufficienti generici riferimenti a non meglio precisate ragioni estetiche (v. anche sentenza del Consiglio di Stato n. 32243/2006 e sua pronuncia n. 3414/2005).
 
 
L’associazione di volontariato civico “Diritti di Cittadinanza” di Matera auspica che l’attuale Amministrazione Comunale, anche in base a precisi impegni elettorali a tal riguardo assunti pubblicamente, possa quanto prima riprendere il cammino interrotto nel 2007, ed investire del problema la Commissione Consiliare sull’Urbanistica per l’adozione di un testo da presentare al Consiglio Comunale, possibilmente rivisto alla luce delle osservazioni sopra riportate e di altre che potrebbero essere avanzate attraverso il percorso della democrazia partecipata.
 
Peraltro, per le ragioni richiamate dalla sentenza del TAR di Liguria citata, la disciplina relativa alla qualità architettonica e paesaggistica dovrebbe avere una adeguata rilevanza nella definizione degli  specifici strumenti di governo del territorio, quali il RU e i PSC, e si confida che  anche questi ultimi, unitamente al RE, potranno concorrere alla salvaguardia dei valori del territorio della Città dalla minaccia sempre incombente del degrado urbanistico ed ambientale.
In attesa di un riscontro alla presente, e nel dichiararci pronti per confronto di idee con l’Amministrazione Comunale ed altre soggetti interessati ad affrontare il problema in questione, si porgono distinti saluti.
 
 
 
           Il Presidente
           Angelo. Bianchi
 




Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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