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04/04/2015 11:20:38 - Articolo letto 7493 volte

BEFFA PER 300 ASPIRANTI INFERMIERI: L’ASM MATERA RIAPRE IL CONCORSO

Ospedale Madonna della Grazie - Matera (foto SassiLand) Ospedale Madonna della Grazie - Matera (foto SassiLand)
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Nota di Gianni Perrino, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle
Basilicata Sono giunte al Gruppo Consiliare del M5S Basilicata numerose segnalazioni sul c oncorso bandito a fine 2013 dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) per n. 37 posti di infermiere professionale. Nonostante il concorso risulti attualmente “fermo” e oltre 300 candidati (su 11.000 partecipanti) attendono, da oltre 7 mesi, di poter terminare le prove previste, l’ASM ha incredibilmente “riaperto” il concorso tirando fuori, a sorpresa e a pochi mesi dalla prima procedura concorsuale, altri 20 posti.
Sono proprio gli oltre 300 infermieri preselezionati i primi a poter essere danneggiati da questa “riapertura” della procedura concorsuale: di fatto, si abbassano le loro probabilità di vincere il concorso in quanto si vedranno affiancati da altre centinaia di “c oncorrenti ” (magari anche già esclusi nella prima selezione). La domanda fondamentale degli aspiranti infermieri è: “ perchè bandire un altro concorso per altre 20 unità quando c’è da terminare quello per 37 in corso? C’è da sistemare qualcuno che è stato escluso nella prima procedura?”.
La stessa ASM, con inusuale solerzia, ha cercato di buttare acqua sul fuoco e, con una nota, ha spiegato le m otivazioni della strana scelta di non terminare il concorso precedente, aumentare i posti a 57 e riammettere alla selezione chi era già stato escluso: “t rattandosi di posti di nuova istituzione rispetto a quelli esistenti al momento della indizione del concorso”, scrive l’ASM; e aggiunge: “per il divieto imposto dal regolamento approvato con D.P.R. n. 220 del 2001, non sarebbe stato possibile utilizzare la graduatoria del primo concorso per coprire gli ulteriori neo istituiti 20 posti”. La versione dell’ASM non convince: molti dubbi permangono sulla decisione di duplicare la procedura concorsuale, forzando anche la vigente normativa e lo stesso D.P.R. n.220/2001 che prevede che “la graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso e' stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. Dubbi confermati anche dai giudici amministrativi che considerano la possibilità di bandire un nuovo e ulteriore concorso come ipotesi eccezionale, vista con sfavore anche dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Il Consiglio di Stato si è più volte soffermato sull’obbligo di dettagliata motivazione, necessario e indefettibile, al fine di bandire un ulteriore concorso del tutto identico a quello a cui si riferisce una graduatoria in corso di validità ma anche una procedura concorsuale ancora in atto.
Insomma, quali sono le reali motivazioni di questa improvvisa rideterminazione (da 37 a 57, +65% nell’arco di soli pochi mesi) del personale infermieristico? E’ stato rispettato l’articolato procedimento amministrativo che presidede alla programmazione del fabbisogno di personale dell'ASM Matera? C’è stata la prevista concertazione con le organizzazioni sindacali in merito alla rideterminazione del personale? Chi è o chi sono i dirigenti autori di questa proposta?
Sono t anti i quesiti, ancora senza risposta, che abbiamo posto al presidente Pittella su questa strana situazione che sembrerebbe l’ennesimo frutto avvelenato di una cultura clientelare persistente nella sanità lucana e di interessi particolari del tutto estranei al bene
della collettività.
Le risposte, chiare e esaustive, vanno date soprattutto agli oltre 300 candidati che, al prezzo di gravosi sacrifici e di tanta fatica, hanno riposto tantissime aspettative in questa selezione. Ma che fino ad ora hanno ricevuto solo l’ennesima beffa. In Basilicata, il lavoro, a partire da quello pubblico, non può e non deve più correre il rischio di essere appannaggio di cacicchi locali e delle loro camarille, ma diventare finalmente sinonimo di merito, competenza e operosità, libertà e liberazione definitiva dal familismo e dal clientelismo.

Il testo dell'interrogazione del Mofimento 5 Stelle:

"Oggetto: Interrosazione a risposta immediata (ari. 103 del Ree, del Cons. Reg.ì. Concorso pubblico ver n. 20 posti di collaboratore prof.le sanitario Infermiere. Duplicazione di procedure concorsuali per il medesimo profilo professionale.
Il sottoscritto consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Perrino, ai sensi della disposizione regolamentare riferita in oggetto, con la presente:
PREMESSO che:
- il 01/10/2013, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) ha pubblicato sul B.U.R. Basilicata n. 36 (parte IIA) un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 37 posti di collaboratore prof.le sanitario Infermiere (categoria D) con scadenza di presentazione delle domande di partecipazione fissata al 22/12/2013;
-  nel luglio del 2014, all'esito della preselezione di oltre 11 mila candidati al concorso bandito il 01/10/2013, sono stati ammessi alle successive prove circa 300 candidati;
-  a distanza di circa 7 mesi dal termine delle prove preselettive, il concorso risulta ancora inspiegabilmente fermo e i 300 ammessi sono lasciati in un "limbo" di incertezza occupazionale ed esistenziale oltreché giuridica;
-   il 19/03/2015, nonostante vi fosse una procedura concorsuale ancora in itinere, l'ASM ha bandito un altro concorso pubblico per ulteriori n. 20 posti per lo stesso identico profilo professionale ovvero collaboratore prof.le sanitario Infermiere (categoria D); l'istituzione dei posti è stata autorizzata dalla Giunta della Regione Basilicata con delibera n. 191 del 24.2.2015;
-  il D.lgs.   n. 165/01,  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  legislativo  n.150/09, all'art.6 dispone che nelle amministrazioni pubbliche (incluse le aziende sanitarie locali) l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate  in funzione delle finalità indicate all'arti, comma 1, del decreto medesimo (ovvero, accrescere    l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare    il    costo    del lavoro pubblico, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane) previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative;
- sempre il predetto l'art. 6 del DXgs. n. 165/01 prevede, rispettivamente, ai commi 4 e 4bis, che: a) "/e variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale (...) e con gli strumenti dì programmazione economico - finanziaria pluriennale" ; b) "il documento dì programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";
-  l'art. 1, comma 3, del D.p.r. 27 marzo 2001, n. 220   prevede che le   procedure   relative   alle selezioni di personale del servizio sanitario nazionale, avente qualifica non dirigenziale, sono individuate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati    ai    criteri    di imparzialità,    trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, (...) nonché conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento ";
-  I'art. 18, comma 3, del citato D.p.r. n. 220/2001, prevede che "sono  dichiarati  vincitori,   nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito (...)"
-  sempre I'art. 18, al comma 7, prevede che "la graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per  i quali il concorso e' stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponìbili. In tale seconda ipotesi   la utilizzazione  avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria. E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la  copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso ";
-   come  previsto   dalla  giurisprudenza  amministrativa,   l'esclusione   dello   scorrimento   della graduatoria concorsuale per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati prevista dall'art. 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), costituisce regola espressiva di un principio generale applicabile anche alle altre amministrazioni pubbliche e, quindi, anche alle Aziende sanitarie locali; Tale disposizione, infatti, è espressione di un principio generale, e mira ad evitare che le pubbliche amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica, al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria, i cui nomi sono già conosciuti (cfr. TAR Sardegna, I, 17 luglio 2013, n. 552; TAR Basilicata, 6 aprile 2012, n. 171);
-   sul punto, tuttavia, il Consiglio di Stato ha osservato, che secondo i principi di diritto di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011, grava in ogni caso sull'amministrazione pubblica un obbligo di dettagliata motivazione, necessario e indefettibile, al fine di bandire un ulteriore concorso del tutto identico a quello a cui si riferisce la graduatoria in corso di validità ma anche, altresì, a quello relativo ad una precedente procedura concorsuale, seppure ancora in itinere; in tali situazioni, la possibilità di bandire un nuovo e ulteriore concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
-  sempre il   Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare, tra l'altro che, anche nel caso di copertura di posti di nuova istituzione, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, nuove procedure concorsuali senza aver espletato preventivamente la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, d.lgs. 165/2001 (ed. mobilità esterna);
tutto quanto innanzi premesso:

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Per sapere:
1)  perché l'organo dì vertice delVASM ha rideterminato, a distanza dì solo qualche mese, il fabbisogno  di personale  relativo  ai  medesimo profilo professionale  ovvero collaboratore prof.le sanitario Infermiere (categoria D) da n. 37 posti a ben n. 57 posti;
2)   se l'organo di vertice dett'ASM ha agito, in tale improvvisa rideterminazione della pianta organica, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno dì personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
3)   se la rideterminazione è stata approvata, dall'organo dì vertice dell'ASM, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative;
4)   se l'istituzione di ulteriori n. 20 posti - per lo stesso profilo professionale per il quale era in svolgimento una procedura concorsuale per n. 37 posti — è stata elaborata su proposta di quale dirigente o quali dirigenti delVASM;
5)   se, prima di bandire il nuovo concorso per ulteriori n. 20 posti, è stata espletata la procedura mobilità volontaria ex ari. 30, d.lgs, 165/2001;
6)  per quali motivazioni il concorso bandito il 01/10/2013 per n. 37 posti è fermo da 8 mesi e non è ancora stato ultimato dalVASM;
7)  per quali motivazioni e se risponda ai criteri di garantire "imparzialità, trasparenza, tempestività,   economicità   e  celerità   di  espletamento"  nonché  uguaglianza   di opportunità ex art. 3 della Costituzione, la determinazione dell'ASM dì "duplicare" le procedure concorsuali per un identico profilo professionale, in tal modo determinando una "riapertura" dei termini anche nei confronti di chi aveva partecipato, con esito negativo, alle preselezioni al primo concorso e che adesso, disponendo di una seconda opportunità (per giunta con un numero di posti da coprire evidentemente superiore alla precedente procedura concorsuale, 57 contro 37), si trova in una posizione nettamente   migliore   rispetto   ai   candidati partecipanti   alla  prima  procedura concorsuale e, in particolare, rispetto ai 300 candidati che hanno superato la preselezione della prima procedura concorsuale."




Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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