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10/02/2015 11:53:44 - Articolo letto 2905 volte

IMU agricola: A montalbano il pagamento slitta al 16 aprile

Natura, verde (foto SassiLand) Natura, verde (foto SassiLand)
Media voti: IMU agricola: A montalbano il pagamento slitta al 16 aprile - Voti: 0
Di seguito la delibera del Comune
Montalbano Jonico Approvata in questo momento la delibera di giunta n. 30 del 9 febbraio 2015 che differisce al 16 aprile la data per il pagamento dell'imu sui terreni agricoli,la delibera verrà pubblicata sul sito del comune affinché gli interessati ne prendano visione del contenuto. la delibera stessa verrà recepita  in consiglio comunale, tutti i gruppi consiliari hanno condiviso la scelta dell'amministrazione.
L'intento della manifestazione in atto davanti al comune e' quello di cancellare il decreto del 26 gennaio che istituisce la tassa e comunque si ha tempo fino alla data del 16 aprile per verificare l'esatto importo da versare vista la discordanza fra i due decreti emanati dal governo e pagare senza applicazione di oneri aggiuntivi.
si invitano i cittadini a partecipare al presidio in atto davanti al comune,l'unita' e la partecipazione concorrono alla vittoria, partecipate numerosi.
Di seguito si riporta il testo deliberato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), di cui l’IMU costituisce parte integrante quale imposta legata al possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore;
CONSIDERATO che il comma 707, lett. c) della L. 147/2013, nel confermare l’imponibilità a regime dei terreni agricoli, ha ripristinato nei confronti di tali cespiti il medesimo trattamento previsto ai fini I.C.I., prevedendo che – a decorrere dal 1° gennaio 2014 – il moltiplicatore applicabile al fine di calcolare la base imponibile dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, che siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è tornato ad essere 75, in luogo del moltiplicatore pari a 110 introdotto nel 2012, mentre per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati (cd. terreni incolti ed orticelli), continuerà ad utilizzarsi il moltiplicatore pari a 135;
CONSIDERATO che, alla riduzione del moltiplicatore per i terreni utilizzati direttamente per l’attività agricola, si è peraltro accompagnata una stretta nei confronti dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27 dicembre 1977 n. 984, come da espressa previsione contenuta nell’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992, ripreso ai fini IMU dall’art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011;
CONSIDERATO che, in merito ai criteri di individuazione di tali terreni agricoli, esenti perché ricadenti in aree montane o di collina, l’art. 4, comma 5bis del D.L. 16/2012 aveva previsto l’adozione di un decreto ministeriale nel quale avrebbero dovuto essere individuati i Comuni in cui si applica l’esenzione in esame, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T., nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni;
CONSIDERATO che, a fronte della mancata approvazione di tale decreto, l’art. 22, commi 2 e 2bis del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014 n. 89, ha previsto che:
2. Il comma 5bis dell’articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente: “5bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun Comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU».
2bis. I decreti di cui all’articolo 4, comma 5bis, primo e ultimo periodo, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
CONSIDERATO che, malgrado il termine previsto da tale disposizione, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dell’Interno, con cui sono stati individuati i Comuni nei quali, a decorrere dal 2014, non troverà più applicazione l’esenzione IMU sui terreni agricoli è stato approvato soltanto in data 28 novembre 2014, a meno di venti giorni dalla scadenza del versamento del saldo dell’IMU per il 2014;
CONSIDERATO che tale decreto ha ridefinito il perimetro di applicazione dell’esenzione IMU sui terreni agricoli situati in aree montane, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992, suddividendo i Comuni nelle seguenti tre fasce, determinate sulla base dell’altitudine del centro cittadino, da individuarsi in genere con il posizionamento del municipio:
 terreni ubicati in Comuni con altezza minore o uguale a 280 metri, cui non spetta
nessuna esenzione;
 terreni situati in Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, che sono esenti solamente nel caso in cui siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, prevedendo peraltro che l’esenzione si applica anche nel caso di concessione di terreni di terzi in comodato o in affitto agli stessi soggetti;
 terreni agricoli dei Comuni localizzati ad un’altitudine superiore a 600 metri, che sono completamente esenti;
CONSIDERATO che, sulla base dei dati I.S.T.A.T., il Comune di Montalbano Jonico rientra nella fascia compresa tra 281 e 600 metri, a fronte della collocazione del proprio centro cittadino;
CONSIDERATO che, a fronte di tale collocazione, i contribuenti del Comune si troveranno quindi per la prima volta a dover versare l’imposta per tutti i terreni che non siano posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
CONSIDERATO che la previsione dell’imponibilità dei terreni agricoli sulla base del solo dato altimetrico del centro cittadino appare sicuramente criticabile, in quanto penalizza gli Enti nei quali il centro è collocato a fondo valle, mentre non considera in alcun modo il parametro del dislivello e crea quindi palesi disparità di trattamento nei Comuni che coprono territori con dislivelli molto ampi e rispetto ai Comuni confinanti che vedono invece il centro cittadino situato a quota superiore;
CONSIDERATO che il decreto del 28 novembre 2014 ha previsto che i contribuenti proprietari o titolari di diritti reali su terreni interessati da tale disposizione dovevano  provvedere al versamento dell’intera imposta dovuta per il 2014 in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, in concomitanza con la scadenza prevista per il versamento a saldo dell’IMU e TASI sugli altri immobili;
EVIDENZIATO che la previsione del versamento dell’imposta per tutto il 2014 entro il 16 dicembre 2014 costituisce palese violazione dell’art. 3, comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale dispone che «in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti»;
PRESO ATTO che, a fronte delle evidenti difficoltà connesse al ristretto margine temporale a disposizione per procedere alla liquidazione del tributo, il Governo, subito dopo la divulgazione del testo del decreto, ha annunciato di voler rinviare al 16 giugno 2015 il termine di pagamento dell’IMU 2014 dovuta dai possessori di terreni agricoli in precedenza esentati dall’imposta;
CONSIDERATO peraltro che, subito dopo avere dato tale indicazione, sulla stampa
specializzata è stato indicato che in realtà il rinvio è stato disposto al 26 gennaio 2015 e successivamente al 10 febbraio 2015;
CONSIDERATO che, l’imminente scadenza del termine di pagamento, comporterà ulteriore confusione sia nei confronti dei contribuenti che dell’Ufficio tributi del Comune, che non è in possesso dei dati per poter supportare adeguatamente i contribuenti nel versamento dell’imposta;
CONSIDERATO che tale provvedimento di rinvio al 10 febbraio 2015 non risolverà comunque il problema generato dalle oggettive difficoltà nella determinazione delle modalità applicative dell’IMU sui terreni agricoli nei Comuni in precedenza esentati dall’imposta, con conseguente elevato rischio di commettere errori, che finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio anche per l’attività dell’ufficio in sede di rettifica dei versamenti effettuati;
RITENUTO che, a fronte delle criticità legate all’applicazione del decreto interministeriale  e delle difficoltà di determinazione dei corretti termini di imponibilità dei terreni agricoli situati nel territorio comunale (che potrebbe riguardare, oltre ai terreni agricoli non posseduti o non condotti da imprenditori agricoli professionali o da  coltivatori diretti, anche tutti i terreni non agricoli o incolti), si renda opportuno  approvare a livello comunale una  proroga dei termini per il versamento dell’IMU 2014 dovuta dai possessori di terreni agricoli in precedenza esentati dall’imposta, rinviandola direttamente al 16.04.2015, al fine di rassicurare i contribuenti in ordine al nuovo adempimento cui saranno tenuti, che potrà essere effettuato con il supporto dell’Ufficio tributi comunale;
RITENUTO, sotto questo profilo, che le difficoltà di individuazione dei terreni imponibili e di calcolo dell’imposta sui terreni agricoli giustifichino la scelta del Comune di accordare uno specifico rinvio del termine per provvedere al versamento di tale quota dell’IMU, in attesa della definizione di modalità certe di applicazione dell’imposta da parte del Legislatore e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATO che il Comune di Montalbano Jonico, con deliberazione di C.C. del 02.10.2014 n. 26, ha approvato le aliquote dell’IMU, nell’ambito delle quali non è stata prevista l’aliquota per i terreni agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa, per cui per il 2014 l’imposizione su tali cespiti si applicherà nella misura dell’aliquota di base del 7,6 per mille, sulla base di quanto disposto dall’art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 , utilizzando il moltiplicatore pari a 135, dovendo essere invece esentati tutti i terreni cui si dovrebbe applicare il moltiplicatore agevolato 75;
CONSIDERATO che la scelta del Comune di disattendere l’indicazione normativa con riferimento ai termini di versamento dell’IMU sui terreni agricoli deve essere adottata nell’ambito di un provvedimento consiliare di natura regolamentare, pur potendo essere anticipata – al fine di garantire la massima tempestività nella comunicazione ai contribuenti, in attesa del recepimento del provvedimento da parte del Consiglio Comunale – dall’approvazione di tale provvedimento da parte della Giunta;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49 comma1 del T.U.E.L., il presente  provvedimento è da intendersi atto di mero indirizzo, per cui non necessita dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese:
 
D E L I B E R A
 
1) Dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di stabilire che, a prescindere dal  termine fissato per il versamento dell’IMU 2014 dovuta dai possessori di terreni agricoli in precedenza esentati dall’imposta, nel Comune di Montalbano Jonico il versamento di tale quota dell’imposta deve intendersi rinviato al 16.04.2015, al fine di rassicurare i contribuenti in ordine al nuovo adempimento cui saranno tenuti, che potrà essere effettuato con il supporto dell’Ufficio tributi comunale.
3) Di stabilire che, ai sensi di quanto deliberato al punto precedente, non si renderanno applicabili né sanzioni né interessi nei confronti dei possessori di terreni agricoli che, in esecuzione del presente provvedimento, effettueranno il versamento della relativa IMU dovuta per il 2014 entro la scadenza fissata.
 4) Di stabilire che, poiché il Comune, nella deliberazione di C.C. del 02.10.2014 n. 26, con cui ha approvato le aliquote dell’IMU, non ha previsto l’aliquota per i terreni agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa, per il 2014 l’imposizione su tali cespiti si applicherà nella misura dell’aliquota di base del 7,6 per mille, sulla base di quanto disposto dall’art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
5) Di stabilire che il presente provvedimento, approvato dalla Giunta comunale al fine di garantire la massima tempestività nella comunicazione ai contribuenti, dovrà essere recepito da parte del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.
6) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale nella sezione dedicata.
7) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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