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13/06/2012 11.03.31 - Articolo letto 4270 volte

PEEP DI SAN GIACOMO 2, UNA NUOVA RELAZIONE TECNICA DI ADICONSUM

Angelo Festa - Segretario Generale Adiconsum Basilicata Angelo Festa - Segretario Generale Adiconsum Basilicata
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L'aveva chiesta il sindaco Adduce il 31 maggio
Matera Venerdì 8 giugno u.s. in una affollata assemblea degli iscritti all’Adiconsum, presso il Salone della Chiesa di San Giacomo, si è fatto il punto sulla controversia in atto,  per il pagamento degli interessi, le spese legali, e gli oneri di urbanizzazione, tra i cittadini residenti nel Peep di San Giacomo e l’Amministrazione Comunale di Matera
 
L’incontro è stato introdotto da Angelo Festa, Segretario Generale dell’Adiconsum, che ha tracciato il lavoro svolto dall’Associazione per risolvere una situazione incresciosa che si trascina ormai da decenni.
 
“Durante la manifestazione del 31 maggio 2012 – ha commentato Festa – dinanzi al Comune di Matera, dal titolo “Difendiamo i nostri diritti con dignità – Chiediamo giustizia e verità” il Sindaco Adduce ci ha chiesto una nuova relazione in merito alle proposte da noi avanzate per la soluzione bonaria della controversia”.
 
La relazione è stata consegnata il 4 giugno u.s. ed è stata nuovamente ribadita l’illegittimità dei pagamenti richiesti dall’Amministrazione Comunale nei confronti dei soci delle ex cooperative del Peep di San Giacomo2.
 
Il nostro unico interesse – ha continuato Festa – è il “bene comune” e di vedere superata la confusione generata dagli atti dell’Amministrazione Comunale che penalizza gli abitanti di San Giacomo con sanzioni, interessi e spese legali. Noi auspichiamo – ha concluso Festa - che l’Amministrazione Comunale rispetti i diritti dei cittadini che con dignità, sacrifici e rinunce hanno realizzato negli anni ’80 per il proprio nucleo familiare un’abitazione popolare, contribuendo così ad elevare il livello di vita della comunità.
 
Ecco la relazione

Oggetto: Osservazioni e proposte del gruppo di lavoro ADICONSUM
Si fa seguito all'incontro del 31 maggio ed alle osservazioni espresse in occasione degli incontri presso la sede comunale del 1° dicembre e del 23 gennaio scorsi ed allegate alla nota del 2.02.2012, e si prende atto che la recente deliberazione della giunta comunale n°168 del 9.05.2012 ha ritenuto valido il principio da noi sostenuto che, per quanto riguarda il costo delle aree relative ai lotti edificabili, il valore unitario fosse uguale per tutti eliminando le pesanti differenze, riportate nel precedente calcolo (cfr. p.to 3 delle predenti osservazioni) e che scaturivano della disuniformità dei valori unitari stabiliti dalle sentenze e/o transazioni.
Non si può sottacere, però, che sulle altre questioni, da noi ritenute fondamentali per la continuazione dell'intrapreso dialogo costruttivo con la Pubblica Amministrazione, non si sono date risposte e/o giustificazioni che potessero convincerci che le posizioni da noi assunte fossero viziate da errori interpretativi. Ci si aspettava di avere un riscontro o perlomeno un incontro definitivo esplicativo delle posizioni che l'Amministrazione intendeva assumere, ma ciò non è avvenuto. Neanche la deliberazione di Giunta né l'allegata relazione del dirigente al Patrimonio hanno fatto chiarezza a riguardo, rigettando di fatto quanto da noi segnalato senza alcuna motivazione.
Se in precedenza si poteva nutrire qualche dubbio sulle procedure utilizzate dal gruppo tecnico di lavoro del Comune, con l'acquisizione successiva di copia di alcune sentenze e delle relative C.T.U. i dubbi si sono trasformati in certezze ed hanno convinto ancor di più i cittadini di S.Giacomo 2 della ingiustizia che si consumerebbe nei loro confronti qualora l'atto deliberativo ultimo fosse attuato.
Pertanto i soci delle ex cooperative del PEEP di S.Giacomo 2 ribadiscono che l'eventuale pagamento del saldo del valore dei suoli edificabili, sempre se dovuto, debba limitarsi al solo "giusto" valore dei suoli, ossia quelli di pertinenza dei fabbricati sociali e non debba essere gravato da ulteriori richieste che esulino dagli impegni assunti con le convenzioni a suo tempo stipulate, e per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione si debba fare riferimento esclusivamente ai criteri di cui alla L.R. 6.07.1978 n°28 ed alle varie deliberazioni consiliari che ne avevano stabilito il parametro di riferimento (t/mc di costruito), essendo incluso in quel valore anche il contributo sull'acquisizione delle aree necessarie.
L'importo che si intende richiedere è invece gravato di interessi e di rivalutazione monetaria, con un pesante aggravio per i cittadini incolpevoli rispetto al giusto valore del suolo. Tale pesante maggiorazione, accessoria rispetto a quella che sarebbe stata la giusta indennità di esproprio, deriva da
un'occupazione divenuta illegittima per inadempienze del Comune, unico diretto contraddittore nel contenzioso con i proprietari dei suoli!
Infatti, non si comprende perché l'Amministrazione Comunale con una deliberazione del 15.05.1987, dopo aver determinato in f 10.000/m2 l'indennità espropriativa, lasciò, poi, trascorrere il termine prescrittivo quinquennale per l'acquisizione definitiva senza dare alcuna comunicazione alle cooperative interessate affinché, per tempo, avessero potuto contribuire direttamente alla spesa. Si individua, invece, nella citata deliberazione la volontà di acquisire il finanziamento necessario attraverso un mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. (mai ottenuto)!! Chiamare a contribuire i diretti interessati, che doverosamente avrebbero versato quanto dovuto nel rispetto delle convenzioni, avrebbe fatto risparmiare milioni di euro al Comune. Se poi, nel rispetto delle procedure, i proprietari dei suoli non avessero accettato l'indennità offerta e avessero adito le vie legali in Corte d'Appello la questione, in presenza di procedura legittima, si sarebbe limitata alla stima del valore dei suoli da stabilirsi al momento del decreto di esproprio, con la conseguente indennità da occupazione legittima che avrebbe dato luogo ad un semplice debito di valuta, su cui si sarebbero corrisposti i soli interessi moratori, al tasso legale, a decorrere dalla data di messa in mora, ovvero della notifica dell'atto introduttivo del giudizio da parte delle ditte espropriande e sino all'effettivo soddisfo.
I ritardi accumulati e le inerzie hanno trasformato da legittima ad illegittima la procedura espropriativa, fatto eccepito dai proprietari dei suoli che hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria ragione delle loro tesi e, di conseguenza, hanno visto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
L'importo richiesto ai cittadini non proviene solo da una valutazione limitata al "valore" della superficie del lotto edificabile bensì comprende anche l'acquisizione delle superfici pubbliche (verde, spazi sportivi, strade, parcheggi) che bisognerebbe ricordare costituiscono standard urbanistici a servizio anche di altri quartieri (per es. Via La Martella -zona33- del tutto priva di verde!!) e dello stesso San Giacomo 1. E' utile ricordare a riguardo che il PEEP di S.Giacomo 2 era stato adottato dal Comune di Matera con delibera di CC n°74 del 15.04.1981 e fu approvato con D.P.G.R. n°375 del 1.3.1982, e che fra le motivazioni riportate nella delibera comunale che parlava, più precisamente, di ampliamento del PEEP di S.Giacomo, si specifica letteralmente che si trattava di "adeguamento del Piano agli standards urbanistici; è noto infatti che allo stato attuale, il quartiere risulta superdimensionato ai termini di edilizia residenziale per circa 800 vani e, di conseguenza le attrezzature di interesse generale sono attualmente sottodimensionate per cui si impone una revisione globale del Piano". Non si può accettare, quindi, che il costo delle aree pubbliche di San Giacomo 2, utili alla verifica degli standard anche per altri quartieri, debba essere posto a carico dei soli cittadini del quartiere medesimo. Si ritiene invece doversi applicare il criterio parametrico di cui alla L.R. 6.07.1978 n°28.
La stessa relazione tecnica del gruppo di lavoro del Comune cita a pag.8 le stesse norme regionali sulla base delle quali sono stati fissati dal  Consiglio Comunale  i  valori  del contributo dovuto  per le urbanizzazioni. Infatti, si dice che tale contributo, all'epoca della stipulazione delle convenzioni, è stato stabilito sulla base di tabelle parametriche (cfr. L.R. 6.07.1978 n°28) con delibera C.C.n°82 del 18.09.1978, mantenendo i valori precedentemente determinati (C.C.22.7.1977 n°261) anche in considerazione della facoltà dei Comuni di ridurre nei PEEP fino al 50% la misura degli oneri di urbanizzazione, prevista dall'art.1O della L.R. citata. Su tale presupposto gli oneri di urbanizzazione furono stabiliti allora in f2.000/mc; successivamente con delibera di G.M. 9.10.1980 n°187 gli oneri furono portati a D.800/mc.
Il nostro convincimento trova riscontro nella lettura comparata della legge regionale citata (mai modificata e dell'art.35 della legge 22.10.1971 n°865 allora vigente (sia al momento della stipulazione delle convenzioni sia al momento della scadenza dei termini quinquennali della procedura espropriativa). Il 12° comma della L865/71 assorbito coerentemente dalla legge regionale, così recita: "il prezzo di cessione delle aree (cfr. precedente comma 11) è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse (si tratta delle sole aree dei lotti), nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile".
E se è pur vero che tale disposizione è stata modificata con la legge finanziaria 1997 - L.662/96 art.3 comma 63 p.to d - è altrettanto vero che ciò è accaduto nove anni dopo la scadenza dei termini quinquennali, momento in cui correttamente si sarebbero potute regolarizzare le pendenze economiche riportate nelle convenzioni.
Attribuire il costo delle aree delle superfici pubbliche direttamente agli ex soci delle cooperative, al di fuori del criterio parametrico stabilito dalla L.R. 28/78, oltre a non essere in linea con le disposizioni legislative vigenti negli anni '80 determinerà problemi ed ingiustizie in occasione di varianti di destinazione d'uso delle aree pubbliche medesime. Come dovrà procedere il Comune nelle prossime assegnazioni di Via Sinni, scaturite dall'ennesima variante che prevede nuove volumetrie?
Pertanto, si ribadisce, che le eventuali richieste di pagamento da parte del Comune di Matera nei
confronti dei soci delle ex cooperative del Peep di S.Giacomo 2, debbano essere depurate degli interessi
e  della  rivalutazione   monetaria  applicando  il  giusto  valore  venale  al   momento  della  scadenza
quinquennale, nonché dei costi delle aree per gli oneri di urbanizzazione che andrebbero determinati in
via parametrica.

Con riserva di fornire ulteriori documentazioni o osservazioni si resta in attesa di Vs. riscontro.
Matera 04 giugno 2012
Firmato                             Ing. Santino Lormu~no        ~
Angelo Festa - Segretario Generale Adionsum Basilicata






Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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