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29/05/2012 17.19.18 - Articolo letto 7649 volte

Pagamento Imu, in un manifesto tutte le informazioni utili

Cantiere, impalcature (foto SassiLand) Cantiere, impalcature (foto SassiLand)
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In allegato il contenuto del volantino
Matera Il Comune di Matera ha fatto affiggere in città ed ha pubblicato sul sito internet un manifesto contenente tutte le notizie utili riguardanti il pagamento dell’Imu. La prima rata scade il 18 giugno 2012.
Sul manifesto sono indicati i soggetti interessati, le aliquote, le detrazioni e le modalità di calcolo dell’imposta.
A tal proposito Comune di Matera ha realizzato un progetto denominato “Matera digitale” che consente l’uso di tecnologie informatiche per l’interscambio dei dati tributari tra cittadini ed il Comune. Nel sistema “Matera Digitale” è disponibile un programma di calcolo dell’Imu. Al sistema si accede dall’indirizzo internet www.comune.mt.it cliccando su servizi e dopo sull’icona “Matera digitale”.
Inoltre è stato allestito un Centro Servizi Comunali in Via Dante 82/bis, Matera tel.0835/331403, a cura della Società Servizi Locali s.p.a., dove è possibile ricevere ulteriori informazioni sull’uso del sistema informatico. Per maggiori informazioni: Comune di Matera - Ufficio Tributi – Via A. Moro
E-mail:tributi@comune.mt.it - PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.itTel. 0835/241305 – sito internet: www.comune.mt.it.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
INFORMA
che entro il 18 GIUGNO 2012 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria
(I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2012.
Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.
Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la
sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli, nonché
gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.
Base imponibile:
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata
del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55
Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (no D/5) 60 Cat. D/5 80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:
valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5,
D.Lgs 504/92).

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011:

Fattispecie                                                    Aliquota statale
---------------------------------------------------------------------------
Abitazione principale e pertinenze                          0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale                      0,20%
Tutti gli altri immobili                                                 0,76%

Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno. Le aliquote definitive del tributo, da
applicare per il calcolo dell’imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente
stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma
dell’art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011.
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare
in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze
le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo
di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo.
Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di €
200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali
tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione
della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a
concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata
l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in
proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero
il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull’imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall’abitazione
principale e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali deve calcolarsi la quota statale, pari al 50%
del tributo determinato applicando l’aliquota statale di base (per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13, c.
10, D.L. 201/2011).
L’importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari:
- abitazione principale e relative pertinenze, a scelta del contribuente,
• ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate (in
questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012);
• al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;
- fabbricati rurali strumentali, al 30% dell’imposta determinata applicando l’aliquota sopra indicata;
- per tutti gli altri immobili, al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo
Stato, sopra indicate.
Solo per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l’imposta
è versata in un’unica soluzione entro il 17/12/2012.
Prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti,
sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del
Comune.

Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri
tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è F052. Nel versamento è
necessario separare la quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore
o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

Tipologia immobili                               Codice IMU quota Comune                    Codice IMU quota Stato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abitazione principale e pertinenze                                           3912                                                       ====
Fabbricati rurali strumentali                                                      3913                                                       ====
Terreni                                                                                           3914                                                       3915
Aree fabbricabili                                                                          3916                                                        3917
Altri fabbricati                                                                               3918                                                        3919

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto
inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,
utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo
è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/09/2012. Per verificare le ipotesi
in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via
di emanazione.
Il Comune di Matera ha realizzato un progetto denominato “MATERA DIGITALE” che consente l’uso di tecnologie
informatiche per l’interscambio dei dati tributari tra cittadini ed il Comune. Nel sistema “Matera Digitale”
è disponibile un programma di calcolo dell’IMU. Al sistema si accede dall’indirizzo internet www.comune.mt.it
cliccando su servizi e dopo sull’icona “MATERA DIGITALE”.
Inoltre è stato allestito un Centro Servizi Comunali in Via Dante 82/bis, Matera tel.0835/331403, a cura della Società
Servizi Locali s.p.a., dove è possibile ricevere ulteriori informazioni sull’uso del sistema informatico



Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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