Un passo avanti e Tre indietroUn passo avanti e Tre indietro verso i referendum comunali
	Il costituendo Comitato per l’attuazione degli istituti di democrazia diretta (referendum) e partecipata
	(petizioni, proposte di delibera consiliare, comitati di quartiere), promosso dal movimento politico Matera
	Cambia!, movimento 5 Stelle Matera, MaterAzione, Brio Matera, Insieme per la Rinascita, Miracolo Lucano ed
	alcuni cittadini, è venuto in possesso delle bozze di regolamento la cui discussione è iniziata nella
	competente commissione consiliare (per la Partecipazione Democratica e Trasparenza) il 21 marzo scorso.
	La lettura delle bozze ricevute lascia, però, esterrefatti: in particolare, quella relativa al
	referendum comunale prevede numerose norme che, di fatto, ne impediscono promozione,
	indizione e svolgimento.
	Nonostante la bozza relativa ai referendum, a nostro parere, sia stata integralmente copiata da quella
	approvata ed in vigore nel Comune di Garbagnate Milanese (che si allega in copia), l’assessore Vignola e la
	Presidenza del Consiglio che l’hanno trasmessa alla competente commissione comunale, evidentemente
	hanno provveduto a rimaneggiarla, snaturandola e peggiorandola rispetto a quella del comune lombardo.
	Infatti, rispetto al regolamento comunale sui referendum in vigore fin dal 2006 nel comune lombardo, la
	bozza in discussione nella commissione comunale presieduta da Gianfranco De Palo prevede:
	- solo referendum consultivi; mentre nel regolamento di Garbagnate Milanese, sono previsti, come
	- che non è possibile fare referendum su “atti e provvedimenti di natura finanziaria e
	programmatoria” (quindi, se passasse questa norma, è impossibile fare un referendum
	sui PISUS e quindi sull’opportunità di dare alle FAL gli otto milioni e 700 mila euro per il
	prolungamento di 880 metri verso l’Ospedale Madonna delle Grazie della ferrovia a
	scartamento ridotto); a Garbagnate Milanese invece è possibile fare referendum anche su tali atti
	- che la richiesta di referendum debba essere sottoscritta “da almeno un decimo dei cittadini
	iscritti nelle liste elettorali del Comune” (mentre a Garbagnate è sufficiente l’8%): questo
	significa che per fare un referendum consultivo è necessario raccogliere quasi 5000 firme!
	- il cameo giuridico partorito dall’assessorato guidato dalla Vignola, poi, è l’articolo 19 che cita “Il
	quesito o quesiti sottoposti a Referendum si intendono approvati se i voti attribuiti alla risposta
	affermativa non siano inferiori ai due terzi degli elettori che hanno partecipato alla votazione;
	altrimenti è dichiarato respinto”, cioè, per vincere il referendum ci sarà bisogno del 66,6% delle
	E’ evidente che se la bozza venisse approvata così come è, a Matera il referendum sarebbe una
	Per questo il Comitato Referendario chiede al Presidente della competente commissione, De Palo, anche ai
	sensi del regolamento di funzionamento delle commissioni comunali, di permettere a tutti i cittadini,
	alle associazioni ed ai movimenti, nonché al costituendo comitato di partecipare alle sedute dei
	lavori della Commissione Consiliare per la Partecipazione Democratica e la Trasparenza. Tanto
	per poter contribuire a correggere la bozza in esame e rendere davvero possibile l’accesso ai cittadini agli
	strumenti di democrazia diretta e partecipata.
	In caso contrario, essendo evidentissima la volontà della maggioranza che sostiene Adduce, di
	impedire ai cittadini di utilizzare lo strumento dei referendum comunali, il Comitato
	Referendario chiede che venga subito sospeso l’iter di approvazione dei regolamenti, che
	evidentemente servirebbe solo a spendere preziosi soldi pubblici per i cosiddetti “gettoni di
	presenza” in inutili sedute della commissione consiliare competente. In questo periodo di profonda
	difficoltà economica delle famiglie, spendere in questo modo denaro pubblico sarebbe un terribile ed
	imperdonabile spreco. Per ridare la democrazia ai cittadini, dovremo attendere che Adduce, Massenzio e
	Vignola vadano a casa. Magari si potesse copiare da Garbagnate Milanese anche la possibilità di
	
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 1
	
		COMUNE DI MATERA
	
		Bozza di Regolamento Istituto
	
		Referendum Comunale
	
		TITOLO I
	
		PRINCIPI GENERALI
	
		ART.1
	
		PRINCIPI ISPIRATORI
	
		1. Con il presente Regolamento viene disciplinato
	
		l’Istituto del Referendum Comunale a norma di
	
		quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 18 agosto
	
		2000 n. 267 e dall’art.36 dello Statuto Comunale.
	
		2. L’istituto del Referendum costituisce uno strumento
	
		importante per favorire la partecipazione
	
		e la consultazione dei Cittadini alle più importanti
	
		scelte dell’Amministrazione su problematiche
	
		di interesse locale ed è pertanto da
	
		intendersi quale istituto fondamentale per l’esercizio
	
		della democrazia partecipata, per realizzare
	
		il raccordo fra gli orientamenti che maturano
	
		nella comunità e l’attività degli organi
	
		di governo dell’Ente.
	
		TITOLO II
	
		DISPOSIZIONI GENERALI
	
		ART.2
	
		AMBITO DI ESERCIZIO
	
		1. In ottemperanza all’art. 36 dello Statuto Comunale
	
		è ammesso Referendum consultivo su
	
		questioni aventi rilevanza generale, interessanti
	
		l’intera collettività comunale.
	
		2. Non possono essere indetti Referendum consultivi
	
		relativamente alle seguenti materie:
	
		- Statuto e Regolamenti;
	
		- atti e provvedimenti di natura finanziaria
	
		e programmatoria;
	
		- tutela dei diritti delle minoranze;
	
		- materia di bilancio, tributi, tariffe e corrispettivi
	
		di servizi comunali;
	
		- elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni
	
		di decadenza e in generale deliberazioni
	
		o provvedimenti concernenti persone;
	
		- stato giuridico del personale del Comune;
	
		- materie in cui l’attività amministrativa comunale
	
		sia vincolata da leggi statali o regionali;
	
		- materie che siano già state oggetto di consultazione
	
		referendaria nell’arco temporale
	
		della legislatura o in ogni caso nei tre anni
	
		precedenti.
	
		3. Nel bilancio comunale è previsto un capitolo di
	
		PEG per l’eventuale svolgimento di Referendum
	
		comunali; nel corso dell’anno è ammissi-
	
		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Regolamento Istituto Referendum Comunale
	
		Approvato il 11/5/2010
	
		TITOLO I
	
		PRINCIPI GENERALI
	
		ART.1
	
		PRINCIPI ISPIRATORI
	
		1. Con il presente Regolamento viene disciplinato
	
		l’Istituto del Referendum Comunale a norma
	
		di quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 18
	
		agosto 2000 n. 267 e dall’art.29 dello Statuto
	
		Comunale.
	
		2. L’istituto del Referendum costituisce uno strumento
	
		importante per favorire la partecipazione
	
		e la consultazione dei Cittadini alle più importanti
	
		scelte dell’Amministrazione su problematiche
	
		di interesse locale ed è pertanto da
	
		intendersi quale istituto fondamentale per
	
		l’esercizio della democrazia Comunale,per
	
		realizzare il raccordo fra gli orientamenti che
	
		maturano nella comunità e l’attività degli organi
	
		di governo dell’Ente.
	
		TITOLO II
	
		DISPOSIZIONI GENERALI
	
		ART.2
	
		AMBITO DI ESERCIZIO
	
		1. In ottemperanza all’art. 29 dello Statuto Comunale
	
		viene regolamentata la possibilità di
	
		ricorrere alla consultazione dei Cittadini sulle
	
		materie e con le modalità di seguito specificate.
	
		2. La richiesta di Referendum Comunale può
	
		avere carattere consultivo, propositivo o abrogativo
	
		e può avere come oggetto materie di
	
		esclusiva competenza comunale. Non possono
	
		essere indetti Referendum relativamente
	
		a:
	
		- materia di bilancio, tributi, tariffe e corrispettivi
	
		di servizi comunali;
	
		- elezioni, nomine, designazioni, revoche,
	
		dichiarazioni di decadenza e in generale
	
		deliberazioni o provvedimenti concernenti
	
		persone;
	
		- stato giuridico del personale del Comune;
	
		- materie in cui l’attività amministrativa comunale
	
		sia vincolata da leggi statali o regionali;
	
		- materie che siano già state oggetto di consultazione
	
		referendaria nell’arco temporale
	
		della legislatura o in ogni caso nei tre anni
	
		precedenti.
	
		3. Nel bilancio comunale è previsto un capitolo di
	
		PEG per l’eventuale svolgimento di referendum
	
		comunali; nel corso dell’anno è ammissiComitato
	
		Referendario Matera Pag. 2
	
		bile l’indizione di una sola consultazione referendaria
	
		durante la quale possono essere accorpati
	
		più Referendum, con un massimo di
	
		cinque quesiti, così come indicato dal successivo
	
		art.9 comma 4. Le richieste di Referendum
	
		devono essere depositate entro il 31 maggio.
	
		4. Le consultazioni referendarie non possono aver
	
		luogo in coincidenza con operazioni elettorali
	
		provinciali e comunali e in ogni caso nei
	
		sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio
	
		Comunale.
	
		5. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio
	
		Comunale, i Referendum già indetti si intendono
	
		sospesi automaticamente all’atto della
	
		pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
	
		elettorali per l’elezione del nuovo Consiglio
	
		Comunale. Le proposte di Referendum
	
		riprendono l’iter nel medesimo stadio di esame
	
		nel quale sono stati sospesi, immediatamente
	
		dopo la costituzione della nuova Giunta Comunale.
	
		TITOLO III
	
		REFERENDUM CONSULTIVO
	
		ART. 3
	
		TITOLARITA’
	
		1. Possono chiedere l’indizione di Referendum
	
		Consultivo:
	
		a) il Consiglio Comunale, con il voto favorevole
	
		della maggioranza assoluta dei componenti;
	
		b) il Comitato Promotore di cui al successivo
	
		art. 5.
	
		ART. 4
	
		REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO
	
		COMUNALE
	
		1. Nel caso di Referendum proposto dal Consiglio
	
		Comunale ai sensi della lettera a) del precedente
	
		art.3, la deliberazione consiliare deve
	
		contenere il quesito o i quesiti referendari, la
	
		data di svolgimento, le forme di divulgazione.
	
		2. Le modalità di svolgimento sono indicate nei
	
		successivi articoli compresi nel titolo quarto.
	
		ART.5
	
		COMITATO PROMOTORE
	
		1. Il Comitato Promotore è composto da un numero
	
		di elettori pari all’1,3 per mille, arrotondato
	
		per difetto, dei Cittadini iscritti nelle liste
	
		elettorali del Comune, risultanti al 31 dicembre
	
		dell’anno precedente. Il Comitato
	
		Promotore presenta richiesta al Sindaco contenente
	
		le motivazioni per le quali si richiede il
	
		Referendum, il testo integrale del quesito proposto
	
		che si intende sottoporre a Referendum
	
		oltre all’indicazione del rappresentante del comitato
	
		stesso.
	
		bile l’indizione di una sola consultazione referendaria
	
		durante la quale possono essere accorpati
	
		più referendum, con un massimo di
	
		cinque quesiti, così come indicato dal successivo
	
		art.9 comma 4. Le richieste di referendum
	
		devono essere depositate entro il 30 settembre.
	
		4. Le consultazioni referendarie non possono aver
	
		luogo in coincidenza con operazioni elettorali
	
		provinciali e comunali, a norma di quanto previsto
	
		dall’art.31, comma 3 dello Statuto Comunale
	
		e in ogni caso nei sei mesi antecedenti la
	
		scadenza del Consiglio Comunale.
	
		5. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio
	
		Comunale, i Referendum già indetti si intendono
	
		sospesi automaticamente all’atto della
	
		pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
	
		elettorali per l’elezione del nuovo Consiglio
	
		Comunale. Le proposte di Referendum riprendono
	
		l’iter nel medesimo stadio di esame nel
	
		quale sono stati sospesi, immediatamente dopo
	
		la costituzione della nuova Giunta Comunale.
	
		TITOLO III
	
		REFERENDUM CONSULTIVO , PROPOSITIVO E
	
		ABROGATIVO
	
		ART. 3
	
		TITOLARITA’
	
		1. Possono chiedere l’indizione di Referendum
	
		Consultivo, propositivo e abrogativo:
	
		a) il Consiglio Comunale, con il voto favorevole
	
		della maggioranza assoluta dei componenti;
	
		b) il Comitato Promotore di cui al successivo
	
		art. 5.
	
		ART. 4
	
		REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO
	
		COMUNALE
	
		1. Nel caso di Referendum proposto dal Consiglio
	
		Comunale ai sensi della lettera a) del precedente
	
		art.3, la deliberazione consiliare deve
	
		contenere il quesito o i quesiti referendari, la
	
		data di svolgimento, le forme di divulgazione.
	
		2. Le modalità di svolgimento sono indicate nei
	
		successivi articoli compresi nel titolo quarto.
	
		ART.5
	
		COMITATO PROMOTORE
	
		1. Il Comitato Promotore è composto da un numero
	
		di elettori pari all’1,3 per mille, arrotondato
	
		per difetto, dei Cittadini iscritti nelle liste
	
		elettorali del Comune. Il Comitato Promotore
	
		presenta richiesta al Sindaco contenente le
	
		motivazioni per le quali si richiede il Referendum,
	
		il testo integrale del quesito proposto che
	
		si intende sottoporre a Referendum oltre all’indicazione
	
		del rappresentante del comitato stesso.
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 3
	
		2. Le firme dei componenti il Comitato Promotore
	
		possono essere autenticate da tutti i Pubblici
	
		Ufficiali previsti dall’art.14 della Legge n. 130-
	
		/1998 così come modificato dall’art 4 della
	
		Legge n.120 /1999, con le modalità previste
	
		dall’art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.
	
		ART.6
	
		COMMISSIONE PER IL REFERENDUM
	
		1. E’ istituita la Commissione per il Referendum,
	
		la quale viene nominata dal Consiglio Comunale
	
		entro due mesi dalla data della seduta di
	
		insediamento e resta in carica sino alla scadenza
	
		del Consiglio che l’ ha nominata. Essa è
	
		composta dal Dirigente del Servizio Elettorale
	
		del Comune e da due soggetti esterni all’Ente,
	
		nominati dal Consiglio Comunale, uno in rappresentanza
	
		della maggioranza e uno della
	
		minoranza e da n. 2 supplenti nominati con gli
	
		stessi criteri. Le candidature, da inviare al Presidente
	
		del Consiglio Comunale, sono presentate
	
		dai Presidenti dei Gruppi Consiliari di Maggioranza
	
		e Minoranza. I componenti esterni
	
		devono essere esperti in materie giuridiche,
	
		magistrati, professori universitari di discipline
	
		giuridiche, avvocati o notai con almeno dieci
	
		anni di esercizio. Ai lavori della Commissione
	
		partecipano, senza diritto di voto, il Segretario
	
		Comunale con le funzioni di collaborare ed
	
		assistere la Commissione ed assicurare la regolarità
	
		delle operazioni ed altresì il rispetto
	
		del presente Regolamento. Alle sedute assiste
	
		un componente del Servizio Elettorale con le
	
		funzioni di Segretario verbalizzante.
	
		2. Per la validità delle sedute, la Commissione
	
		deve riunirsi con la presenza di tutti i soggetti
	
		indicati al precedente comma e le deliberazioni
	
		sono validamente assunte ove ottengano i voti
	
		favorevoli della maggioranza dei componenti
	
		aventi diritto al voto.
	
		3. Ai componenti interni ed esterni all’Ente non è
	
		attribuita alcuna indennità.
	
		4. La Commissione per il Referendum, su istanza
	
		del Comitato Promotore, esprime parere obbligatorio
	
		e non vincolante circa l’ammissibilità
	
		della richiesta di Referendum e trasmette il
	
		predetto parere entro 20 giorni all’Ufficio di
	
		Presidenza del Consiglio Comunale, che nei
	
		successivi 10 giorni si esprime sulla ammissibilità
	
		del referendum.
	
		5. La Commissione per il Referendum decide sulla
	
		regolarità, ricevibilità e ammissibilità della
	
		proposta referendaria a seguito della presentazione
	
		delle firme secondo quanto disposto dal
	
		successivo art. 8, comma 4.
	
		2. Le firme dei componenti il Comitato Promotore
	
		possono essere autenticate da tutti i Pubblici
	
		Ufficiali previsti dall’art.14 della Legge n.
	
		130/1998 così come modificato dall’art 4 della
	
		Legge n.120 /1999, con le modalità previste
	
		dall’art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.
	
		ART.6
	
		COMMISSIONE PER IL REFERENDUM
	
		1. E’ istituita la Commissione per il Referendum,
	
		la quale viene nominata dal Consiglio Comunale
	
		entro due mesi dalla data della seduta di
	
		insediamento e resta in carica sino alla scadenza
	
		del Consiglio che l’ ha nominata. Essa è
	
		composta dal Difensore Civico Comunale con le
	
		funzioni di Presidente (dal Direttore del Servizio
	
		Elettorale del Comune a far data dalla decadenza
	
		del Difensore Civico), e da due soggetti
	
		esterni all’Ente, nominati dal Consiglio
	
		Comunale, uno in rappresentanza della maggioranza
	
		e uno della minoranza e da n. 2 supplenti
	
		nominati con gli stessi criteri. Le candidature,
	
		da inviare al Presidente del Consiglio
	
		Comunale, sono presentate dai Capigruppo di
	
		Maggioranza e Minoranza. I componenti esterni
	
		devono essere esperti in materie giuridiche,
	
		magistrati, professori universitari di discipline
	
		giuridiche, avvocati o notai con almeno
	
		dieci anni di esercizio. Ai lavori della Commissione
	
		partecipano, senza diritto di voto, il Segretario
	
		Comunale con le funzioni di collaborare
	
		ed assistere la Commissione ed assicurare la
	
		regolarità delle operazioni ed altresì il rispetto
	
		del presente Regolamento. Alle sedute assiste
	
		un componente del Servizio Elettorale con le
	
		funzioni di Segretario verbalizzante.
	
		2. Per la validità delle sedute, la Commissione
	
		deve riunirsi con la presenza di tutti i soggetti
	
		indicati al precedente comma e le deliberazioni
	
		sono validamente assunte ove ottengano i voti
	
		favorevoli della maggioranza dei componenti
	
		aventi diritto al voto.
	
		3. Ai componenti interni ed esterni all’Ente non è
	
		attribuita alcuna indennità.
	
		4. La Commissione per il Referendum, su istanza
	
		del Comitato Promotore, si pronuncia con un
	
		giudizio preventivo di ammissibilità della richiesta
	
		di Referendum, prima dell’inizio della raccolta
	
		delle firme e sentito il rappresentante del
	
		Comitato Promotore. Tale giudizio preventivo
	
		ha come scopo la verifica dell’ammissibilità del
	
		Referendum in rapporto alle condizioni previste
	
		dallo Statuto e dal presente Regolamento.
	
		5. La Commissione per il Referendum decide inoltre
	
		sulla regolarità, ricevibilità e ammissibilità
	
		della proposta referendaria a seguito della presentazione
	
		delle firme secondo quanto disposto
	
		dal successivo art. 8, comma 4.
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 4
	
		ART. 7
	
		CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM
	
		DI INIZIATIVA POPOLARE
	
		1. La richiesta di Referendum è presentata in
	
		forma dattiloscritta anche su supporto informatico.
	
		Essa deve indicare in modo chiaro e
	
		sintetico il quesito.
	
		2. Le richieste di Referendum relativi ad atti e
	
		provvedimenti comunali, possono essere presentati
	
		solo dopo che gli stessi siano stati approvati
	
		definitivamente ed abbiano completato
	
		la fase di efficacia ed integrazione.
	
		ART. 8
	
		PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA
	
		POPOLARE – RICEVIBILITA’ – AMMISSIBILITA’
	
		1. La richiesta di Referendum, presentata dal
	
		Comitato Promotore, ove dichiarato ammissibile
	
		ai sensi del comma 4 dell’art. 6, deve essere
	
		sottoscritta da almeno un decimo dei cittadini
	
		iscritti nelle liste elettorali del Comune,
	
		risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
	
		2. Le firme di presentazione sono apposte su
	
		appositi moduli formato protocollo, ciascuno
	
		dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina
	
		la dicitura "COMUNE DI MATERA - RICHIESTA
	
		DI REFERENDUM CONSULTIVO" e l'indicazione
	
		completa e chiaramente leggibile di
	
		quanto previsto dall’art.7, comma 1.
	
		3. I moduli, prima di essere posti in uso, sono
	
		presentati al Dirigente di Settore e/o, in caso
	
		di assenza o impedimento, al Responsabile del
	
		Servizio Elettorale del Comune. Detti moduli,
	
		firmati dal Segretario Generale e vidimati con
	
		l'apposizione del bollo del Comune all'inizio di
	
		ogni foglio, sono restituiti al Comitato Promotore
	
		entro cinque giorni dalla data di presentazione
	
		con apposito verbale di consegna.
	
		4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del
	
		quesito o della proposta di provvedimento.
	
		Accanto alla firma devono essere indicati in
	
		modo chiaro e leggibile il cognome e nome,
	
		luogo e data di nascita, indirizzo. Le firme possono
	
		essere autenticate da tutti i Pubblici Ufficiali
	
		previsti dall’art.14 della Legge n. 130-
	
		/1998 così come modificato dall’art 4 della
	
		Legge n.120 /1999, con le modalità previste
	
		dall’art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.
	
		5. La raccolta delle firme, a cura del Comitato
	
		Promotore, non può durare più di sessanta
	
		giorni dalla data del verbale di consegna dei
	
		moduli di cui al comma 3. Entro detto termine
	
		la richiesta, corredata delle sottoscrizioni, deve
	
		essere depositata presso il Servizio Elettorale,
	
		che ne rilascia ricevuta.
	
		ART.7
	
		CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM
	
		DI INIZIATIVA POPOLARE
	
		1. La richiesta di Referendum è presentata in
	
		forma dattiloscritta anche su supporto informatico.
	
		Essa deve indicare in modo chiaro e
	
		sintetico il quesito. Nel caso di Referendum
	
		Propositivo deve contenere il testo della proposta
	
		di provvedimento che si intende sottoporre
	
		a Referendum.
	
		2. Le richieste di Referendum relativi ad atti e
	
		provvedimenti comunali, possono essere presentati
	
		solo dopo che gli stessi siano stati approvati
	
		definitivamente ed abbiano completato
	
		la fase di efficacia ed integrazione.
	
		ART. 8
	
		PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA
	
		POPOLARE – RICEVIBILITA’ – AMMISSIBILITA’
	
		1. La richiesta di Referendum, presentata dal
	
		Comitato Promotore, ove dichiarato ammissibile
	
		ai sensi del comma 4 dell’art. 6, deve essere
	
		sottoscritta almeno dall’8% dei cittadini
	
		iscritti nelle liste elettorali del Comune ed
	
		indicare chiaramente se trattasi di Referendum
	
		Consultivo, Propositivo o Abrogativo.
	
		2. Le firme di presentazione sono apposte su
	
		appositi moduli formato protocollo, ciascuno
	
		dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina
	
		la dicitura "COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		- RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO
	
		– PROPOSITIVO - ABROGATIVO" e
	
		l'indicazione completa e chiaramente leggibile
	
		di quanto previsto dall’art.7, comma 1.
	
		3. I moduli, prima di essere posti in uso, sono
	
		presentati al Dirigente (Direttore di Settore)
	
		e/o, in caso di assenza o impedimento, al Responsabile
	
		del Servizio Elettorale del Comune.
	
		Detti moduli, firmati dal Segretario Generale e
	
		vidimati con l'apposizione del bollo del Comune
	
		all'inizio di ogni foglio, sono restituiti al
	
		Comitato Promotore entro cinque giorni dalla
	
		data di presentazione con apposito verbale di
	
		consegna.
	
		4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del
	
		quesito o della proposta di provvedimento.
	
		Accanto alla firma devono essere indicati in
	
		modo chiaro e leggibile il cognome e nome,
	
		luogo e data di nascita, indirizzo. Le firme
	
		possono essere autenticate da tutti i Pubblici
	
		Ufficiali previsti dall’art.14 della Legge n. 130-
	
		/1998 così come modificato dall’art 4 della
	
		Legge n.120 /1999, con le modalità previste
	
		dall’art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.
	
		5. La raccolta delle firme, a cura del Comitato
	
		Promotore, non può durare più di sessanta
	
		giorni dalla data del verbale di consegna dei
	
		moduli di cui al comma 3. Entro detto termine
	
		la richiesta, corredata delle sottoscrizioni, deve
	
		essere depositata presso il Servizio Elettorale,
	
		che ne rilascia ricevuta.
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 5
	
		6. Entro cinque giorni dal deposito, il Servizio
	
		Elettorale provvede a completare i moduli contenenti
	
		le sottoscrizioni con il numero di iscrizione
	
		nelle liste elettorali e con la certificazione
	
		elettorale da apporre in calce. Il Dirigente
	
		di Settore e/o, in caso di assenza o impedimento,
	
		il Responsabile del Servizio Elettorale,
	
		verifica ed attesta la validità delle firme raccolte
	
		ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione
	
		al Comitato Promotore, all’Ufficio di
	
		Presidenza del Consiglio comunale ed al Sindaco
	
		che dispone, entro tre giorni, la trasmissione
	
		degli atti alla Commissione per il Referendum.
	
		7. Sulla ricevibilità e ammissibilità del Referendum,
	
		nei successivi 30 giorni, decide, a maggioranza,
	
		la Commissione per il Referendum. Il
	
		rappresentante del Comitato Promotore deve
	
		essere sentito dalla Commissione stessa.
	
		Qualora il numero delle firme sia inferiore a
	
		quello prescritto o siano riscontrate altre irregolarità,
	
		la proposta viene dichiarata irricevibile
	
		e il giudizio di ammissibilità non ha luogo e
	
		non potrà essere avanzata ulteriore proposta
	
		referendaria sullo stesso argomento prima che
	
		siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di
	
		cui al precedente comma 6.
	
		Qualora la Commissione ritenga sanabili le
	
		irregolarità riscontrate, viene stabilito un termine,
	
		non superiore a trenta giorni dalla data
	
		di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria
	
		e di ciò viene dato immediato avviso al
	
		rappresentante del Comitato Promotore, perché
	
		si provveda a sanare le irregolarità riscontrate.
	
		La Commissione si pronuncia con una attestazione
	
		di ammissibilità.
	
		ART. 9
	
		INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA
	
		POPOLARE
	
		1. Se il Referendum è stato dichiarato ammissibile,
	
		il Sindaco ne dà comunicazione, nella
	
		prima seduta successiva, e comunque entro
	
		20 giorni al Consiglio Comunale presentando
	
		la documentazione ricevuta dalla Commissione.
	
		2. Il Sindaco, con proprio decreto approva gli
	
		atti della Commissione, l'ammissione del Referendum,
	
		e l’indizione del Referendum, provvedendo
	
		nel contempo ad attivare i settori competenti
	
		in merito agli atti conseguenti e necessari
	
		all’ espletamento della consultazione
	
		referendaria.
	
		3. Il decreto contiene il testo esatto del quesito
	
		o dei quesiti del Referendum.
	
		6. Entro cinque giorni dal deposito, il Servizio
	
		Elettorale provvede a completare i moduli
	
		contenenti le sottoscrizioni con il numero di
	
		iscrizione nelle liste elettorali e con la certificazione
	
		elettorale da apporre in calce e il Dirigente
	
		(Direttore di Settore) e/o, in caso di
	
		assenza o impedimento, il Responsabile del
	
		Servizio Elettorale, verifica ed attesta la validità
	
		delle firme raccolte ed il loro numero e ne
	
		dà immediata comunicazione al Comitato Promotore
	
		ed al Sindaco che dispone, entro tre
	
		giorni, la trasmissione degli atti alla Commissione
	
		per il Referendum.
	
		7. Sulla ricevibilità e ammissibilità del Referendum,
	
		nei successivi quindici giorni, decide,
	
		a maggioranza, la Commissione per il Referendum.
	
		Il rappresentante del Comitato Promotore
	
		deve essere sentito dalla Commissione
	
		stessa.
	
		Qualora il numero delle firme sia inferiore a
	
		quello prescritto o siano riscontrate altre irregolarità,
	
		la proposta viene dichiarata irricevibile
	
		e il giudizio di ammissibilità non ha luogo
	
		e non potrà essere avanzata ulteriore proposta
	
		referendaria sullo stesso argomento prima
	
		che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data
	
		di cui al precedente comma 6.
	
		Qualora la Commissione ritenga sanabili le
	
		irregolarità riscontrate, viene stabilito un termine,
	
		non superiore a trenta giorni dalla data
	
		di ricevimento della comunicazione, per la
	
		sanatoria e di ciò viene dato immediato avviso
	
		al rappresentante del Comitato Promotore,
	
		perché si provveda a sanare le irregolarità
	
		riscontrate.
	
		La Commissione si pronuncia con una attestazione
	
		di ammissibilità.
	
		ART. 9
	
		INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA
	
		POPOLARE
	
		1. Se il Referendum è stato dichiarato ammissibile,
	
		il Sindaco ne dà comunicazione, nella
	
		prima seduta successiva, e comunque entro
	
		20 giorni al Consiglio Comunale presentando
	
		la documentazione ricevuta dalla Commissione.
	
		2. Il Sindaco, con proprio decreto approva gli
	
		atti della Commissione, l'ammissione del
	
		Referendum, e l’indizione del Referendum,
	
		provvedendo nel contempo ad attivare i settori
	
		competenti in merito agli atti conseguenti
	
		e necessari all’ espletamento della
	
		consultazione referendaria.
	
		3. Il decreto contiene il testo esatto del quesito
	
		o dei quesiti se trattasi di Referendum Consultivo
	
		o Abrogativo; nel caso di Referendum
	
		Propositivo deve contenere il testo
	
		completo della proposta di provvedimento
	
		che si intende sottoporre a Referendum.
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 6
	
		4. Il Sindaco, sentita la Commissione, può disporre
	
		l'accorpamento di più Referendum nella
	
		medesima consultazione. I quesiti sottoposti
	
		a Referendum non potranno in ogni caso
	
		superare il numero di cinque.
	
		5. Il Sindaco indice il Referendum in una data
	
		che non può essere né inferiore a quarantacinque
	
		giorni né superiore a novanta giorni
	
		dalla data di comunicazione e comunque non
	
		in coincidenza con altre operazioni di voto.
	
		6. Copia del provvedimento viene inviata a cura
	
		della Segreteria Generale all’Ufficio di Presidenza
	
		del Consiglio Comunale, ai Presidenti
	
		dei Gruppi Consiliari, al Comitato Promotore
	
		del Referendum di iniziativa popolare, alla
	
		Commissione per i Referendum, al Servizio
	
		Elettorale ed alla autorità governativa competente.
	
		A cura degli uffici preposti, devono inoltre essere
	
		predisposti e pubblicati manifesti nei quali
	
		siano precisati:
	
		a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti
	
		a Referendum Consultivo;
	
		b) il giorno e l'orario della votazione;
	
		c) le modalità della votazione;
	
		d) il quorum dei partecipanti necessario per
	
		la validità del Referendum.
	
		Copie del manifesto sono esposte nelle sale
	
		stabilite per la votazione.
	
		7. La Commissione per il Referendum, integrata
	
		da un rappresentante per ogni Comitato Promotore
	
		assume la veste di Commissione Elettorale
	
		di garanzia, coordina tutte le operazioni
	
		referendarie, verifica che le stesse si svolgano
	
		nel rispetto delle disposizioni di legge, dello
	
		Statuto e del presente Regolamento e si esprime
	
		su eventuali reclami relativi alle operazioni
	
		di voto e di scrutinio. Le sedute della Commissione
	
		Elettorale di garanzia sono valide con la
	
		presenza di tutti i componenti facenti parte
	
		della Commissione per il Referendum, purché
	
		risulti in maniera certa la rituale convocazione
	
		ai rappresentanti del Comitato Promotore.
	
		8. Le operazioni relative al Referendum sono organizzate
	
		e gestite dal Servizio Elettorale che
	
		è preposto alle consultazioni referendarie.
	
		ART. 10
	
		REVOCA DEL REFERENDUM
	
		1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del
	
		Referendum di iniziativa popolare, vengano
	
		meno i presupposti e le condizioni che ne abbiano
	
		determinato la promozione, la Commissione
	
		Elettorale di garanzia, su istanza del Comitato
	
		Promotore, propone al Sindaco di dichiarare
	
		che le operazioni relative non abbiano
	
		più corso.
	
		4. Il Sindaco, sentita la Commissione, può disporre
	
		l'accorpamento di più Referendum
	
		nella medesima consultazione. I quesiti sottoposti
	
		a Referendum non potranno in ogni
	
		caso superare il numero di cinque.
	
		5. Il Sindaco indice il Referendum in una data
	
		che non può essere né inferiore a quarantacinque
	
		giorni né superiore a novanta giorni
	
		dalla data di comunicazione e comunque non
	
		in coincidenza con altre operazioni di voto.
	
		6. Copia del provvedimento viene inviata a cura
	
		della Segreteria Generale ai Capigruppo Consiliari,
	
		al Comitato Promotore del Referendum
	
		di iniziativa popolare, alla Commissione per i
	
		Referendum, al Servizio Elettorale ed alla
	
		autorità governativa competente.
	
		A cura degli uffici preposti, devono inoltre
	
		essere predisposti e pubblicati manifesti nei
	
		quali siano precisati:
	
		a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti
	
		a Referendum Consultivo o Abrogativo o
	
		della proposta di provvedimento sottoposta
	
		a Referendum Propositivo;
	
		b) il giorno e l'orario della votazione;
	
		c) le modalità della votazione;
	
		d) il quorum dei partecipanti necessario per
	
		la validità del Referendum.
	
		Copie del manifesto sono esposte nelle sale
	
		stabilite per la votazione.
	
		7. La Commissione per il Referendum, integrata
	
		da un rappresentante per ogni Comitato Promotore
	
		assume la veste di Commissione Elettorale
	
		di garanzia, coordina tutte le operazioni
	
		referendarie, verifica che le stesse si svolgano
	
		nel rispetto delle disposizioni di legge,
	
		dello statuto e del presente regolamento e si
	
		esprime su eventuali reclami relativi alle operazioni
	
		di voto e di scrutinio. Le sedute della
	
		Commissione Elettorale di garanzia sono valide
	
		con la presenza di tutti i componenti facenti
	
		parte della Commissione per il Referendum,
	
		purchè risulti in maniera certa la rituale
	
		convocazione ai rappresentanti del Comitato
	
		Promotore.
	
		8. Le operazioni relative al Referendum sono organizzate
	
		e gestite dal Servizio Elettorale che
	
		è preposto alle consultazioni referendarie.
	
		ART. 10
	
		REVOCA DEL REFERENDUM
	
		1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del
	
		Referendum di iniziativa popolare, vengano
	
		meno i presupposti e le condizioni che ne
	
		abbiano determinato la promozione, la Commissione
	
		Elettorale di garanzia, su istanza
	
		del Comitato Promotore, propone al Sindaco
	
		di dichiarare che le operazioni relative non
	
		abbiano più corso. In caso di Referendum
	
		Abrogativo il Sindaco ne dispone la revoca
	
		nel caso in cui il Consiglio Comunale, a mag-
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 7
	
		2. Quando le condizioni di cui al precedente comma
	
		si verificano per il Referendum di iniziativa
	
		del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentiti i
	
		Presidenti dei Gruppi Consiliari, propone la
	
		revoca della deliberazione di indizione del Referendum
	
		al Consiglio Comunale che delibera
	
		sulla proposta con il voto favorevole della
	
		maggioranza dei consiglieri assegnati.
	
		3. Il Sindaco, nei casi sopra previsti, dà avviso
	
		della chiusura delle operazioni referendarie,
	
		alla Commissione Elettorale di garanzia, al Comitato
	
		Promotore, al Servizio Elettorale e alla
	
		Cittadinanza.
	
		ART. 11
	
		TESSERA ELETTORALE
	
		1. Per la consultazione referendaria l’elettore utilizza
	
		la tessera personale permanente istituita
	
		con D.P.R.299/2000 e successive modificazioni.
	
		TITOLO IV
	
		MODALITA' DI SVOLGIMENTO
	
		ART. 12
	
		SCHEDE ELETTORALI
	
		1. Il Comune provvede alla predisposizione
	
		delle schede elettorali per il Referendum
	
		aventi le seguenti caratteristiche:
	
		a) le schede avranno dimensioni uguali a
	
		quelle normalmente utilizzate per le consultazioni
	
		elettorali amministrative ed in
	
		ogni caso adeguate alla lunghezza del
	
		testo che vi si dovrà stampare;
	
		b) le schede dovranno recare a stampa l'indicazione
	
		del quesito o dei quesiti e dovranno
	
		contenere spazio sufficiente per
	
		l'espressione di voto.
	
		ART. 13
	
		SEGGI ELETTORALI
	
		1. Ciascun Ufficio Elettorale di sezione è composto
	
		dal Presidente, da n. 2 scrutatori e dal segretario
	
		che viene scelto, prima dell'insediamento
	
		dell'Ufficio Elettorale, dal Presidente di
	
		seggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del
	
		Comune in possesso del titolo di studio non
	
		inferiore al diploma di istituto istruzione secondaria
	
		di 2° grado.
	
		2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data
	
		per la votazione, la Commissione Elettorale
	
		comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata
	
		due giorni prima con avviso affisso
	
		all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per
	
		ogni sezione elettorale, dei due scrutatori
	
		compresi nell'albo di cui alla legge 8.3.1989,
	
		n. 95, modificata dalla legge 21.3.90, n. 53.
	
		3. Nei termini di cui al precedente comma, la
	
		Commissione comunale Elettorale, in pubblica
	
		adunanza, procede alla nomina dei presidenti
	
		gioranza assoluta dei propri componenti,
	
		abbia deliberato la revoca della deliberazione
	
		oggetto del Referendum.
	
		2. Quando le condizioni di cui al precedente
	
		comma si verificano per il Referendum di
	
		iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco,
	
		sentiti i Capigruppo Consiliari, propone la
	
		revoca della deliberazione di indizione del
	
		Referendum al Consiglio Comunale che delibera
	
		sulla proposta con il voto favorevole
	
		della maggioranza dei consiglieri assegnati.
	
		3. Il Sindaco, nei casi sopra previsti, dà avviso
	
		della chiusura delle operazioni referendarie,
	
		alla Commissione Elettorale di garanzia, al
	
		Comitato Promotore, al Servizio Elettorale e
	
		alla Cittadinanza.
	
		ART. 11
	
		TESSERA ELETTORALE
	
		1. Per la consultazione referendaria l’elettore
	
		utilizza la tessera personale permanente
	
		istituita con D.P.R.299/2000 e successive
	
		modificazioni.
	
		TITOLO IV
	
		MODALITA' DI SVOLGIMENTO
	
		ART. 12
	
		SCHEDE ELETTORALI
	
		1. Il Comune provvede alla predisposizione
	
		delle schede elettorali per il Referendum
	
		aventi le seguenti caratteristiche:
	
		a) le schede avranno dimensioni uguali a
	
		quelle normalmente utilizzate per le consultazioni
	
		elettorali amministrative ed in
	
		ogni caso adeguate alla lunghezza del
	
		testo che vi si dovrà stampare;
	
		b) le schede dovranno recare a stampa
	
		l'indicazione del quesito o dei quesiti o
	
		della proposta del provvedimento sottoposti
	
		a Referendum e dovranno contenere
	
		spazio sufficiente per l'espressione
	
		di voto.
	
		ART. 13
	
		SEGGI ELETTORALI
	
		1. Ciascun Ufficio Elettorale di sezione è composto
	
		dal Presidente, da n. 2 scrutatori e dal
	
		segretario che viene scelto, prima dell'insediamento
	
		dell'Ufficio Elettorale, dal Presidente di
	
		seggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del
	
		Comune in possesso del titolo di studio non
	
		inferiore al diploma di istituto di istruzione
	
		secondaria di 2° grado.
	
		2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data
	
		per la votazione, la commissione elettorale
	
		comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata
	
		due giorni prima con avviso affisso
	
		all'albo pretorio del Comune, alla nomina,
	
		per ogni sezione elettorale, dei due scrutatori
	
		compresi nell'albo di cui alla legge 8.3.1989,
	
		n. 95, modificata dalla legge 21.3.90, n. 53.
	
		3. Nei termini di cui al precedente comma, la
	
		commissione comunale elettorale, in pubblica
	
		adunanza, procede alla nomina dei presidenti
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 8
	
		dei seggi fra le persone iscritte all'albo comunale
	
		delle persone idonee all'ufficio di presidenza
	
		istituito ed aggiornato con le modalità di
	
		cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53.
	
		4. Qualora all'atto dell'insediamento del seggio
	
		elettorale risulti assente il Presidente, alla sostituzione
	
		provvede il Sindaco. In caso di assenza
	
		di uno o entrambi gli scrutatori, alla sostituzione
	
		provvede il Presidente.
	
		5. Ai componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione
	
		è corrisposto un onorario pari alla metà di
	
		quello previsto dall'art.2 del D.P.R. dell' 8 marzo
	
		1994 e successive modificazioni relativo alla
	
		rideterminazione degli onorari da corrispondere
	
		ai membri dei seggi elettorali e ai componenti
	
		dei seggi per la consultazione referendaria.
	
		ART. 14
	
		MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO
	
		ELETTORALE
	
		1. Le caratteristiche del seggio e dei locali che lo
	
		ospitano, delle cabine elettorali e delle urne
	
		per le votazioni sono quelle previste per le
	
		consultazioni amministrative locali.
	
		2. Il Sindaco, o suo delegato, all'ora fissata dal
	
		successivo articolo 15, consegna all'Ufficio
	
		Elettorale di sezione il materiale seguente:
	
		- n. 2 copie liste elettorali del seggio;
	
		- le schede elettorali in numero pari a quello
	
		degli elettori iscritti maggiorato del 10%;
	
		- n. 2 copie del verbale delle operazioni elettorali;
	
		- n. 3 matite copiative;
	
		- n. 1 busta per contenere le schede elettorali
	
		di sezione votate;
	
		- n. 1 busta per contenere la busta predetta,
	
		le schede non utilizzate ed i verbali delle
	
		operazioni elettorali eseguite.
	
		ART. 15
	
		ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI
	
		1. Le sezioni elettorali sono allestite ed arredate
	
		a cura del Comune, secondo quanto previsto
	
		dal T.U del 30.3.57 n. 761.
	
		2. In ogni sezione elettorale si costituisce l'ufficio
	
		per il Referendum alle ore sedici del giorno
	
		precedente la votazione. Gli addetti del
	
		Comune provvedono a consegnare al Presidente
	
		il materiale di cui al precedente art. 14.
	
		3. I componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione
	
		vidimano le schede elettorali.
	
		4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i
	
		seggi:
	
		a) possono assistere, ove lo richiedano, un
	
		rappresentante per ogni Comitato Promotore,
	
		un rappresentante per ogni gruppo
	
		consiliare designato dal Presidente di
	
		Gruppo con apposito atto;
	
		b) dette designazioni dovranno pervenire
	
		all'Ufficio Elettorale del Comune prima
	
		dell'insediamento dei seggi.
	
		dei seggi fra le persone iscritte all'albo comunale
	
		delle persone idonee all'ufficio di presidenza
	
		istituito ed aggiornato con le modalità
	
		di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53.
	
		4. Qualora all'atto dell'insediamento del seggio
	
		elettorale risulti assente il Presidente, alla
	
		sostituzione provvede il Sindaco. In caso di
	
		assenza di uno o entrambi gli scrutatori, alla
	
		sostituzione provvede il Presidente.
	
		5. Ai componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione
	
		è corrisposto un onorario pari alla metà di
	
		quello previsto dall'art.2 del D.P.R. dell' 8
	
		marzo 1994 e successive modificazioni relativo
	
		alla rideterminazione degli onorari da corrispondere
	
		ai membri dei seggi elettorali e ai
	
		componenti dei seggi per la consultazione
	
		referendaria.
	
		ART. 14
	
		MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO
	
		ELETTORALE
	
		1. Le caratteristiche del seggio e dei locali che lo
	
		ospitano, delle cabine elettorali e delle urne
	
		per le votazioni sono quelle previste per le
	
		consultazioni amministrative locali.
	
		2. Il Sindaco, o suo delegato, all'ora fissata dal
	
		successivo articolo 15, consegna all'Ufficio
	
		Elettorale di sezione il materiale seguente:
	
		- n. 2 copie liste elettorali del seggio;
	
		- le schede elettorali in numero pari a quello
	
		degli elettori iscritti maggiorato del 10%;
	
		- n. 2 copie del verbale delle operazioni elettorali;
	
		- n. 3 matite copiative;
	
		- n. 1 busta per contenere le schede elettorali
	
		di sezione votate;
	
		- n. 1 busta per contenere la busta predetta,
	
		le schede non utilizzate ed i verbali delle
	
		operazioni elettorali eseguite.
	
		ART. 15
	
		ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI
	
		1. Le sezioni elettorali sono allestite ed arredate
	
		a cura del Comune, secondo quanto previsto
	
		dal T.U del 30.3.57 n. 761.
	
		2. In ogni sezione elettorale si costituisce l'ufficio
	
		per il Referendum alle ore sedici del giorno
	
		precedente la votazione. Gli addetti del
	
		Comune provvedono a consegnare al Presidente
	
		il materiale di cui al precedente art. 14.
	
		3. I componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione
	
		vidimano le schede elettorali.
	
		4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i
	
		seggi:
	
		a) possono assistere, ove lo richiedano, un
	
		rappresentante per ogni Comitato Promotore,
	
		un rappresentante per ogni
	
		gruppo consiliare designato dal capogruppo
	
		con apposito atto;
	
		b) dette designazioni dovranno pervenire
	
		all'Ufficio Elettorale del Comune prima
	
		dell'insediamento dei seggi.
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 9
	
		5. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi
	
		più Referendum, all'elettore viene consegnata
	
		per ognuno di essi una scheda di colore diverso.
	
		6. La votazione per il Referendum si svolge a
	
		suffragio universale con voto diretto, libero e
	
		segreto.
	
		7. L'elettore, munito di valido documento di identità
	
		personale, dopo essere stato identificato,
	
		vota tracciando sulle schede con la matita
	
		un segno sulla risposta prescelta. E' vietato
	
		apporre segnali di qualunque natura sulla
	
		scheda atti a rendere identificabile il votante;
	
		in tali casi il voto è nullo.
	
		8. I seggi sono aperti alle ore 7.00 per le operazioni
	
		preliminari, le operazioni di voto hanno
	
		inizio entro le ore 8.00 e si concludono in un
	
		solo giorno alle ore 22.00; sono ammessi a
	
		votare gli elettori presenti in sala in quel momento.
	
		9. Conclusa la votazione, hanno immediatamente
	
		inizio le operazioni di scrutinio che continueranno
	
		fino alla loro conclusione, dette operazioni
	
		non potranno in ogni caso protrarsi
	
		oltre le ore 9,30 del giorno successivo. Nel
	
		caso in cui non sia possibile concludere dette
	
		operazioni entro l’orario sopra indicato, si
	
		compila un verbale di chiusura e tutti gli atti
	
		vengono trasmessi alla Commissione Elettorale
	
		di Garanzia.
	
		10. Concluse le operazioni di spoglio, il Presidente
	
		provvede ad inserire le schede utilizzate per
	
		la votazione nell'apposita busta che, chiusa
	
		e controfirmata sui lembi da tutti i componenti
	
		del seggio, dovrà essere inserita nella seconda
	
		busta unitamente alle schede elettorali
	
		non utilizzate ed ai verbali delle operazioni
	
		debitamente compilate e sottoscritte.
	
		11. Il plico predetto, composto come sopra, chiuso
	
		e controfirmato sui lembi da tutti i componenti
	
		il seggio elettorale, dovrà essere consegnato
	
		al Servizio Elettorale del Comune.
	
		ART. 16
	
		DETERMINAZIONE DEI RISULTATI
	
		1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio
	
		Centrale per il Referendum che si identifica con
	
		la commissione elettorale di garanzia di cui al
	
		precedente art. 9 comma 7.
	
		2. L'Ufficio Centrale per i Referendum inizia i suoi
	
		lavori entro le ore 9.30 del giorno successivo a
	
		quello delle operazioni di voto e, sulla base delle
	
		risultanze dello scrutinio, provvede per ciascuna
	
		consultazione referendaria:
	
		a) a determinare il numero degli elettori che
	
		hanno votato e quindi rilevare se è stata raggiunta
	
		la quota percentuale minima richiesta
	
		dal successivo art. 19 per la validità della
	
		consultazione;
	
		b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti
	
		contestati e provvisoriamente assegnati o
	
		non assegnati;
	
		5. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi
	
		più Referendum, all'elettore viene consegnata
	
		per ognuno di essi una scheda di colore diverso.
	
		6. La votazione per il Referendum si svolge a
	
		suffragio universale con voto diretto, libero e
	
		segreto.
	
		7. L'elettore, munito di valido documento di identità
	
		personale, dopo essere stato identificato,
	
		vota tracciando sulle schede con la matita
	
		un segno sulla risposta prescelta. E' vietato
	
		apporre segnali di qualunque natura sulla
	
		scheda atti a rendere identificabile il votante;
	
		in tali casi il voto è nullo.
	
		8. I seggi sono aperti alle ore 7.00 per le operazioni
	
		preliminari, le operazioni di voto hanno
	
		inizio entro le ore 8.00 e si concludono in un
	
		solo giorno alle ore 22.00; sono ammessi a
	
		votare gli elettori presenti in sala in quel momento.
	
		9. Conclusa la votazione, hanno immediatamente
	
		inizio le operazioni di scrutinio che continueranno
	
		fino alla loro conclusione, dette operazioni
	
		non potranno in ogni caso protrarsi
	
		oltre le ore 9,30 del giorno successivo. Nel
	
		caso in cui non sia possibile concludere dette
	
		operazioni entro l’orario sopra indicato, si
	
		compila un verbale di chiusura e tutti gli atti
	
		vengono trasmessi alla Commissione Elettorale
	
		di Garanzia.
	
		10. Concluse le operazioni di spoglio, il Presidente
	
		provvede ad inserire le schede utilizzate per
	
		la votazione nell'apposita busta che, chiusa e
	
		controfirmata sui lembi da tutti i componenti
	
		del seggio, dovrà essere inserita nella seconda
	
		busta unitamente alle schede elettorali
	
		non utilizzate ed ai verbali delle operazioni
	
		debitamente compilate e sottoscritte.
	
		11. Il plico predetto, composto come sopra, chiuso
	
		e controfirmato sui lembi da tutti i componenti
	
		il seggio elettorale, dovrà essere consegnato
	
		al Servizio Elettorale del Comune.
	
		ART. 16
	
		DETERMINAZIONE DEI RISULTATI
	
		1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio
	
		Centrale per il Referendum che si identifica
	
		con la commissione elettorale di garanzia di
	
		cui al precedente art. 9 comma 7.
	
		2. L'ufficio centrale per i Referendum inizia i suoi
	
		lavori entro le ore 9.30 del giorno successivo
	
		a quello delle operazioni di voto e, sulla base
	
		delle risultanze dello scrutinio, provvede per
	
		ciascuna consultazione referendaria:
	
		a) a determinare il numero degli elettori che
	
		hanno votato e quindi rilevare se è stata
	
		raggiunta la quota percentuale minima richiesta
	
		dal successivo art. 19 per la validità
	
		della consultazione;
	
		b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti
	
		contestati e provvisoriamente assegnati o
	
		non assegnati;
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 10
	
		c) decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni
	
		di scrutinio;
	
		d) alla determinazione e proclamazione dei risultati
	
		del Referendum.
	
		3. Le operazioni dell'Ufficio Centrale per il Referendum
	
		si svolgono in adunanza pubblica.
	
		4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale
	
		per i Referendum viene redatto apposito verbale
	
		di cui uno inviato al Sindaco ed un altro depositato
	
		presso l'Ufficio Elettorale del Comune. Nel
	
		verbale sono registrate le osservazioni fatte dai
	
		membri dell'ufficio e dal Comitato dei promotori.
	
		5. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento
	
		del verbale, con avviso pubblico, dà comunicazione
	
		dell'esito della consultazione. Copia del
	
		verbale viene trasmesso all’Ufficio di Presidenza
	
		del Consiglio comunale, ai Presidenti dei Gruppi
	
		consiliari, al rappresentante di ogni Comitato
	
		Promotore.
	
		ART. 17
	
		DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI
	
		1. La propaganda, a cura degli interessati, mediante
	
		affissione di manifesti, stampati e simili,
	
		è consentita dal 3° giorno precedente la data
	
		della votazione esclusivamente negli appositi
	
		spazi delimitati dalla Giunta Comunale.
	
		2. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato
	
		per la propaganda un numero di spazi non
	
		inferiore al minimo previsto dal 2° comma dell'art.
	
		2 della legge 4.4.1956 n. 212 e successive
	
		modificazioni, individuati e delimitati con deliberazione
	
		della Giunta Comunale da adottarsi
	
		entro il 35° giorno precedente la data della
	
		votazione.
	
		3. Per l'assegnazione degli spazi prescritti deve
	
		essere rivolta istanza alla Giunta Comunale da
	
		parte dei Comitati promotori dei Referendum
	
		ed eventualmente dei Comitati per il rigetto dei
	
		quesiti referendari entro il 34° giorno antecedente
	
		la data della votazione. Analoga istanza
	
		può anche essere presentata da parte dei Presidenti
	
		dei Gruppi consiliari per i Referendum
	
		deliberati dal Consiglio Comunale.
	
		4. La Giunta Comunale, tra il 33° e 31° giorno
	
		precedente la data della votazione, ripartisce gli
	
		spazi delimitati in parti uguali tra tutti i richiedenti,
	
		secondo l'ordine di presentazione della
	
		relativa istanza e di superficie pari a cm. 70 per
	
		cm. 100.
	
		5. Effettuata la ripartizione, il Sindaco, a seconda
	
		se trattasi di Referendum deliberato dal Consiglio
	
		Comunale o su iniziativa popolare, dispone
	
		la notifica rispettivamente ai Presidenti dei
	
		Gruppi consiliari, ai Comitati promotori ed eventualmente
	
		ai Comitati per il rigetto dei quesiti
	
		referendari degli spazi loro attribuiti e la
	
		relativa ubicazione. I Comitati promotori che
	
		partecipano alla consultazione per più Referendum
	
		hanno diritto ad una sola superficie di cui
	
		al 4° comma.
	
		c) decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni
	
		di scrutinio;
	
		d) alla determinazione e proclamazione dei risultati
	
		del Referendum.
	
		3. Le operazioni dell'ufficio centrale per il Referendum
	
		si svolgono in adunanza pubblica.
	
		4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale
	
		per i Referendum viene redatto apposito verbale
	
		di cui uno inviato al Sindaco ed un altro
	
		depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune.
	
		Nel verbale sono registrate le osservazioni
	
		fatte dai membri dell'ufficio e dal comitato
	
		dei promotori.
	
		5. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento
	
		del verbale, con avviso pubblico, dà comunicazione
	
		dell'esito della consultazione. Copia
	
		del verbale viene trasmesso ai capigruppo
	
		consiliari, al rappresentante di ogni Comitato
	
		Promotore.
	
		ART. 17
	
		DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO
	
		MANIFESTI
	
		1. La propaganda, a cura degli interessati, mediante
	
		affissione di manifesti, stampati e simili,
	
		è consentita dal 3° giorno precedente la
	
		data della votazione esclusivamente negli appositi
	
		spazi delimitati dalla Giunta Comunale.
	
		2. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato
	
		per la propaganda un numero di spazi
	
		non inferiore al minimo previsto dal 2° comma
	
		dell'art. 2 della legge 4.4.1956 n. 212 e
	
		successive modificazioni, individuati e delimitati
	
		con deliberazione della Giunta Comunale
	
		da adottarsi entro il 35° giorno precedente la
	
		data della votazione.
	
		3. Per l'assegnazione degli spazi prescritti deve
	
		essere rivolta istanza alla Giunta Comunale da
	
		parte dei comitati promotori dei Referendum
	
		ed eventualmente dei comitati per il rigetto
	
		dei quesiti referendari entro il 34° giorno antecedente
	
		la data della votazione. Analoga
	
		istanza può anche essere presentata da parte
	
		dei capigruppo consiliari per i Referendum
	
		deliberati dal Consiglio Comunale.
	
		4. La Giunta Comunale, tra il 33° e 31° giorno
	
		precedente la data della votazione, ripartisce
	
		gli spazi delimitati in parti uguali tra tutti i
	
		richiedenti, secondo l'ordine di presentazione
	
		della relativa istanza e di superficie pari a cm.
	
		70 per cm. 100.
	
		5. Effettuata la ripartizione, il Sindaco, a seconda
	
		se trattasi di Referendum deliberato dal
	
		Consiglio Comunale o su iniziativa popolare,
	
		dispone la notifica rispettivamente ai capigruppo
	
		consiliari, ai comitati promotori ed
	
		eventualmente ai comitati per il rigetto dei
	
		quesiti referendari degli spazi loro attribuiti e
	
		la relativa ubicazione. I comitati promotori
	
		che partecipano alla consultazione per più
	
		Referendum hanno diritto ad una sola superficie
	
		di cui al 4° comma.
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 11
	
		ART. 18
	
		ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI
	
		1. Per le altre forme di propaganda previste dall'art.
	
		6 legge 4.4.56 n. 212, nel testo sostituito
	
		dall'art. 4 della legge 27.4.75, n. 130 e successive
	
		modificazioni, le facoltà dalla stessa riconosciute
	
		ai partiti o gruppi politici che partecipano
	
		alle elezioni con liste di candidati, si intendono
	
		attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai
	
		Comitati promotori, ciascuno con diritto all'esposizione
	
		degli stessi mezzi di propaganda
	
		previsti dalle norme suddette.
	
		2. Alla propaganda per la consultazione referendaria
	
		si applicano le delimitazioni e i divieti di
	
		cui all'art. 9 della legge 4.4.56 n. 212, nel testo
	
		sostituito dall'art. 8 della legge 24.4.75 n. 130
	
		e le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 della
	
		legge 25.3.1993 n. 81 e successive modificazioni.
	
		ART. 19
	
		VALIDITA' ED EFFICACIA DEL REFERENDUM
	
		1. Il Referendum è valido se ha votato la maggioranza
	
		degli aventi diritto.
	
		2. Il quesito o quesiti sottoposti a Referendum si
	
		intendono approvati se i voti attribuiti alla
	
		risposta affermativa non siano inferiori
	
		ai due terzi degli elettori che hanno partecipato
	
		alla votazione; altrimenti è dichiarato
	
		respinto.
	
		3. Il Sindaco proclama il risultato dei Referendum
	
		secondo quanto previsto dall’art. 16, comma
	
		5.
	
		4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’-
	
		esito favorevole del Referendum, la Giunta
	
		Comunale adotta o propone al Consiglio Comunale,
	
		per le materie di competenza di quest’ultimo,
	
		un provvedimento avente per oggetto
	
		il quesito sottoposto a Referendum, sul
	
		quale l’organo competente deve pronunciarsi
	
		entro sei mesi.
	
		5. Quando il Referendum è stato indetto per iniziativa
	
		del Consiglio Comunale ed ha avuto
	
		esito positivo il Consiglio stesso adotta le deliberazioni
	
		conseguenti di propria competenza,
	
		dando corso alle iniziative e provvedimenti,
	
		eventualmente a mezzo della Giunta Comunale,
	
		se rientranti nella competenza di quest'ultima,
	
		sui quali aveva richiesto il pronunciamento
	
		popolare.
	
		6. Se il Referendum non risulta valido o non siano
	
		stati approvati il quesito o i quesiti, nel corso
	
		della medesima legislatura non sarà ammissibile
	
		un Referendum che abbia i medesimi
	
		oggetti.
	
		ART. 18
	
		ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI
	
		1. Per le altre forme di propaganda previste dall'art.
	
		6 legge 4.4.56 n. 212, nel testo sostituito
	
		dall'art. 4 della legge 27.4.75, n. 130 e
	
		successive modificazioni, le facoltà dalla stessa
	
		riconosciute ai partiti o gruppi politici che
	
		partecipano alle elezioni con liste di candidati,
	
		si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare
	
		ed ai comitati promotori, ciascuno con
	
		diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda
	
		previsti dalle norme suddette.
	
		2. Alla propaganda per la consultazione referendaria
	
		si applicano le delimitazioni e i divieti di
	
		cui all'art. 9 della legge 4.4.56 n. 212, nel
	
		testo sostituito dall'art. 8 della legge 24.4.75
	
		n. 130 e le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29
	
		della legge 25.3.1993 n. 81 e successive modificazioni.
	
		ART. 19
	
		VALIDITA' ED EFFICACIA DEL REFERENDUM
	
		1. Il Referendum è valido se ha votato la maggioranza
	
		degli aventi diritto.
	
		2. Il quesito o quesiti sottoposti a Referendum o
	
		le proposte di provvedimento si intendono
	
		approvati se raggiunta la maggioranza
	
		dei voti validi espressi.
	
		3. Il Sindaco proclama il risultato dei Referendum
	
		secondo quanto previsto dall’art. 16,
	
		comma 5.
	
		4. Se il Referendum è risultato valido, il Sindaco,
	
		entro sessanta giorni dalla proclamazione dei
	
		risultati, chiede al Presidente del Consiglio
	
		Comunale ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello
	
		Statuto Comunale che l'argomento sia iscritto
	
		all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
	
		5. Quando il Referendum è stato indetto per
	
		iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto
	
		esito positivo il Consiglio stesso adotta le deliberazioni
	
		conseguenti di propria competenza,
	
		dando corso alle iniziative e provvedimenti,
	
		eventualmente a mezzo della Giunta Comunale,
	
		se rientranti nella competenza di quest'ultima,
	
		sui quali aveva richiesto il pronunciamento
	
		popolare.
	
		6. Quando il Referendum sia stato indetto per
	
		iniziativa popolare ed abbia avuto esito positivo,
	
		il Consiglio Comunale adotta motivate
	
		deliberazioni conseguenti di propria competenza,
	
		determinando le modalità per l'attuazione
	
		del risultato del Referendum, eventualmente
	
		a mezzo di deliberazione della Giunta
	
		Comunale, se rientrante nella competenza di
	
		quest'ultima.
	
		7. Le proposte e gli intendimenti espressi dai
	
		Cittadini attraverso la consultazione referendaria
	
		che abbia ottenuto la maggioranza dei
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
	
		Comitato Referendario Matera Pag. 12
	
		ART. 20
	
		INFORMAZIONI DEI CITTADINI
	
		1. Le decisioni del Consiglio Comunale sono rese
	
		note mediante avvisi pubblici e comunicati
	
		stampa e sono pubblicate sul Sito Internet del
	
		Comune.
	
		2. Copia delle deliberazioni relative all'oggetto
	
		del Referendum è notificata ai rappresentanti
	
		dei Comitati Promotori.
	
		ART. 21
	
		ENTRATA IN VIGORE
	
		1. Il presente Regolamento, entra in vigore decorsi
	
		15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo
	
		Pretorio del Comune.
	
		2. Il presente Regolamento viene pubblicato anche
	
		sul Sito Internet del Comune.
	
		consensi, costituiscono priorità che il Consiglio
	
		Comunale inserisce nei suoi programmi, decidendo
	
		gli indirizzi politico amministrativi per la
	
		loro attuazione nei tempi che si renderanno
	
		necessari per le esigenze organizzative e per
	
		il reperimento delle risorse eventualmente
	
		necessarie.
	
		8. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di tener
	
		conto dei risultati del Referendum, motivando
	
		adeguatamente nel caso ritenga di doversi
	
		discostare dall'esito della consultazione.
	
		9. Se il Referendum non risulta valido o non siano
	
		stati approvati il quesito o i quesiti o la
	
		proposta di provvedimento sottoposti a Referendum,
	
		nel corso della medesima legislatura
	
		non sarà ammissibile un Referendum che abbia
	
		i medesimi oggetti.
	
		ART. 20
	
		INFORMAZIONI DEI CITTADINI
	
		1. Le decisioni del Consiglio Comunale sono rese
	
		note mediante avvisi pubblici e comunicati
	
		stampa e sono pubblicate sul Sito Internet del
	
		Comune.
	
		2. Copia delle deliberazioni relative all'oggetto
	
		del Referendum è notificata ai rappresentanti
	
		dei Comitati Promotori.
	
		ART. 21
	
		ENTRATA IN VIGORE
	
		1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt.
	
		54 e 73 dello Statuto Comunale, entra in vigore
	
		decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione
	
		all'Albo Pretorio del Comune.
	
		ART. 22 ABROGAZIONI
	
		1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento
	
		si intende abrogato il Regolamento per
	
		i Referendum Comunali approvato con Deliberazione
	
		Consiliare n. 65 del 18.09.2006 e ogni
	
		altra contrastante disposizione regolamentare.
	
		2. Il presente Regolamento viene pubblicato
	
		anche sul Sito Internet del Comune.
	
		COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
 
	Il costituendo Comitato per l’attuazione degli istituti di democrazia diretta (referendum) e partecipata
	(petizioni, proposte di delibera consiliare, comitati di quartiere), promosso dal movimento politico Matera
	Cambia!, movimento 5 Stelle Matera, MaterAzione, Brio Matera, Insieme per la Rinascita, Miracolo Lucano ed
	alcuni cittadini, è venuto in possesso delle bozze di regolamento la cui discussione è iniziata nella
	competente commissione consiliare (per la Partecipazione Democratica e Trasparenza) il 21 marzo scorso.
	La lettura delle bozze ricevute lascia, però, esterrefatti: in particolare, quella relativa al
	referendum comunale prevede numerose norme che, di fatto, ne impediscono promozione,
	indizione e svolgimento.
	Nonostante la bozza relativa ai referendum, a nostro parere, sia stata integralmente copiata da quella
	approvata ed in vigore nel Comune di Garbagnate Milanese (che si allega in copia), l’assessore Vignola e la
	Presidenza del Consiglio che l’hanno trasmessa alla competente commissione comunale, evidentemente
	hanno provveduto a rimaneggiarla, snaturandola e peggiorandola rispetto a quella del comune lombardo.
	Infatti, rispetto al regolamento comunale sui referendum in vigore fin dal 2006 nel comune lombardo, la
	bozza in discussione nella commissione comunale presieduta da Gianfranco De Palo prevede:
	- solo referendum consultivi; mentre nel regolamento di Garbagnate Milanese, sono previsti, come
	- che non è possibile fare referendum su “atti e provvedimenti di natura finanziaria e
	programmatoria” (quindi, se passasse questa norma, è impossibile fare un referendum
	sui PISUS e quindi sull’opportunità di dare alle FAL gli otto milioni e 700 mila euro per il
	prolungamento di 880 metri verso l’Ospedale Madonna delle Grazie della ferrovia a
	scartamento ridotto); a Garbagnate Milanese invece è possibile fare referendum anche su tali atti
	- che la richiesta di referendum debba essere sottoscritta “da almeno un decimo dei cittadini
	iscritti nelle liste elettorali del Comune” (mentre a Garbagnate è sufficiente l’8%): questo
	significa che per fare un referendum consultivo è necessario raccogliere quasi 5000 firme!
	- il cameo giuridico partorito dall’assessorato guidato dalla Vignola, poi, è l’articolo 19 che cita “Il
	quesito o quesiti sottoposti a Referendum si intendono approvati se i voti attribuiti alla risposta
	affermativa non siano inferiori ai due terzi degli elettori che hanno partecipato alla votazione;
	altrimenti è dichiarato respinto”, cioè, per vincere il referendum ci sarà bisogno del 66,6% delle
	E’ evidente che se la bozza venisse approvata così come è, a Matera il referendum sarebbe una
	Per questo il Comitato Referendario chiede al Presidente della competente commissione, De Palo, anche ai
	sensi del regolamento di funzionamento delle commissioni comunali, di permettere a tutti i cittadini,
	alle associazioni ed ai movimenti, nonché al costituendo comitato di partecipare alle sedute dei
	lavori della Commissione Consiliare per la Partecipazione Democratica e la Trasparenza. Tanto
	per poter contribuire a correggere la bozza in esame e rendere davvero possibile l’accesso ai cittadini agli
	strumenti di democrazia diretta e partecipata.
	In caso contrario, essendo evidentissima la volontà della maggioranza che sostiene Adduce, di
	impedire ai cittadini di utilizzare lo strumento dei referendum comunali, il Comitato
	Referendario chiede che venga subito sospeso l’iter di approvazione dei regolamenti, che
	evidentemente servirebbe solo a spendere preziosi soldi pubblici per i cosiddetti “gettoni di
	presenza” in inutili sedute della commissione consiliare competente. In questo periodo di profonda
	difficoltà economica delle famiglie, spendere in questo modo denaro pubblico sarebbe un terribile ed
	imperdonabile spreco. Per ridare la democrazia ai cittadini, dovremo attendere che Adduce, Massenzio e
	Vignola vadano a casa. Magari si potesse copiare da Garbagnate Milanese anche la possibilità di
	per il Comitato Referendario per l’attuazione degli istituti di democrazia diretta e partecipata