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19/01/2012 14.26.09 - Articolo letto 10369 volte

Matera, nuova spesa per i condomini, obbligo di sostituzione delle cassette pubblicitarie

Cassetta condominiale per la pubblicità Cassetta condominiale per la pubblicità
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L'ANACI contro l'ordinanza del Comune di Matera sui volantini
Matera "L'ANACI Provinciale di Matera - in riferimento all'ordinanza dirigenziale n. 384 del 10 dicembre scorso che, di fatto, impone a tutti i condomini di sostituire le cassette “aperte” attualmente utilizzate per la pubblicità commerciale con cassette chiuse a chiave – chiede al Sindaco Adduce di evitare alle famiglie materane un ulteriore ed inutile spesa.
Infatti, tale operazione costerà a tutti i condomini materani anche a fino a 100 euro, ponendo agli stessi problemi di gestione e di distribuzione dei volantini commerciali. Tant'è che con le cassette pubblicitarie indicate nell'ordinanza, che dovrebbero essere chiuse e con la serratura, c'è più probabilità che i volantini vengano lasciati per terra, sottoponendo i condomini a maggior rischio sanzionatorio.
Si segnala, inoltre, che chi non si adegua entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza (quindi, entro metà febbraio 2012, tra poche settimane) rischia una sanzione fino, addirittura, a 500 euro.
Insomma, oltre al danno, la beffa: proprio in questi momenti di grave crisi e difficoltà per le famiglie, questo ulteriore prelievo è inutile, vessatorio ed insopportabile. Anche perché trattasi di un ordinanza che viola una serie impressionante di norme di legge (perfino lo stesso codice della strada) e di regolamenti comunali.
Alla luce di tanto, ANACI chiede quindi al Sindaco di revocare, con urgenza ed in via di autotutela, l'incredibile ordinanza n. 384 del 10 dic. 2011."

ORDINANZA SUL DIVIETO DISTRIBUZIONE VOLANTINI, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO

"COMUNE DI MATERA
Pagina 1
SETTORE MANUTENZIONE URBANA
Ordinanza n. 384
Prot. 0062048/2011
oggetto:
DIVIETO DISTRIBUZIONE VOLANTINI, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO del fenomeno diffuso della promozione pubblicitaria inerente sia le attività
economiche che gli organismi “onlus” per mezzo del sistema del volantinaggio “porta a porta”;
CONSIDERATO che la distribuzione indiscriminata di manifesti, opuscoli e depliants nelle vie, nelle
piazze, negli androni delle residenze, in contenitori privi di chiusura sporgenti su suolo pubblico,
sui veicoli in sosta e quelli in marcia incolonnati nelle intersezioni stradali, e su qualsiasi
manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione, gli alberi e la
segnaletica stradale;
CHE, tali forme di pubblicità sono spesso causa di un abnorme deposito di rifiuti di difficile
raccolta, dell’imbrattamento del suolo pubblico, dell’occlusione delle caditoie;
PRESO ATTO altresì che, il perdurare del fenomeno riverbera conseguenze pregiudizievoli per il
decoro urbano, per la pubblica e privata incolumità, per l’igiene pubblica, nonché un ulteriore
aggravio di costi di gestione per l’amministrazione;
RITENUTO opportuno e necessario intervenire, in modo rigoroso per una corretta politica di tutela
ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardare l’igiene e la salute pubblica;
RITENUTO dover regolamentare l’attività di distribuzione dei depliants, opuscoli, volantini e
manifesti lungo le strade di tutto il territorio comunale;
VISTO l’art. 107, del T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e
integr.;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. e integr.;
VISTA la Legge 24.11.1989, n. 681 e succ. modif. e integr.;
VISTO il D.lgs. 30.4.1992, n. 285 e succ. modif. e integr.;
VISTO il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la pulizia del territorio,
approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 23.02.2010;
O R D I N A
1. E' fatto divieto a tutte le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro “onlus”, di
effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti
Pagina 2
sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro
supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistanti
le abitazioni, condomini o attività;
2. E' fatto divieto di conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro
materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni
private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. E' fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai
passeggeri dei veicoli in movimento in prossimità degli incroci;
4. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni - sconto, biglietti
omaggio e materiale similare;
5. Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali
"porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o
condominiali.
Laddove le cassette postali o per uso pubblicitario fossero ubicate all'esterno degli immobili privati
o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni
lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, al pari di
altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle
cassette stesse.
6. È fatto divieto agli amministratori condominiali e a tutti i cittadini di ubicare sulle facciate
esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili "cassette postali o per materiali
pubblicitari" che non rispondano alle caratteristiche riportate al punto precedente.
Per le cassette difformi, già installate, è concesso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione per
rimuoverle e/o sostituirle. Su tali cassette postali (o in altro luogo all'esterno degli immobili) i
condomini e gli Amministratori condominiali sono co-obbligati ad esporre il cognome, il nome e
la sede dell'amministratore condominiale;
7. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di
pubblicità. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno
tre giorni prima al Comando di P.L. ed al Settore Manutenzione Urbana del Comune di Matera, la
data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;
8. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere
distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che
si dimostrino interessati.
AVVERTE
che i trasgressori della presente ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie
della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, amministratori condominali e/o
cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali e/o pubblicitarie" non conformi,
saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave
illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal d.lgs. 507/93
e dal d.lgs. 267/2000:
a) per le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro “onlus” commissionari
e/o beneficiari della pubblicità: sanzione amministrativa pecuniaria da €. 206,00 (euro
DUECENTOSEI/00) a €. 1.549,00 (euro MILLECINQUECENTOQUARANTANOVE/00) oltre al
rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 (euro VENTICINQUE/00) a € 500,00 (euro CINQUECENTO/00) oltre al
rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
c) per i proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: sanzione amministrativa
pecuniaria da €. 25,00 (euro VENTICINQUE/00) a € 500,00 (euro CINQUECENTO/00) oltre al
rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.
16 della Legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della
violazione o dalla notificazione della stessa.
Pagina 3
D I S P O N E
che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da
affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente
all’indirizzo: http://www.comune.mt.it/it/ordinanze
Gli Agenti di Polizia Municipale e le altre forze dell’Ordine, sono incaricati dell'effettuazione dei
necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle
sanzioni previste a carico dei trasgressori.
I N F O R M A
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.,
avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -
TAR Basilicata- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento
della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.
24/11/1971, n. 1199).
Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con
precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.
Matera, 09 Dicembre 2011

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Franco Pepe


Si trasmette copia della presente a:
Al Signor PREFETTO
Al signor Questore
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Corpo Forestale dello Stato
MATERA
Al Comando Polizia Locale
Al Settore Manutenzione Urbana
Al Settore Tributi
All’ Ufficio Pubbliche Affissioni
All’Ufficio Messi
All’Albo Pretorio
sede"



Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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