[i]Esempi di restrizioni per l’apertura di sale giochi dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro:
- essere ubicati ad una distanza di almeno 250 metri lineari da scuole, caserme, ospedali, cimiteri, chiese e luoghi religiosi; case di cura o altri luoghi destinati all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali; dalla sede del Servizio tossicodipendenze dell’Asl; dai luoghi di interesse turistico per la città
- Per rendere più agevole la sorveglianza, le sale giochi dovranno essere ubicate esclusivamente al pian terreno;
[ii]
Scheda operativa
SALE GIOCHI – APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO
Tipologia atto: denuncia di inizio attività (art. 19 L. 241/90 e s.m.i. – attesa 30 gg., onere successiva presentazione comunicazione effettivo inizio attività)
Principale normativa di riferimento:
-
T.U.L.P.S. 773/1931, articoli 86, 110 commi 6 e 7
-
R.D. 635/1940 (regolamento Tulps), art. 195
-
Legge 241/90 e s.m.i.
Ente competente: il Comune dove ha sede la sala giochi.
Obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti: il 1° comma dell’art. 110 Tulps prescrive che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchè le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. La tabella deve indicare anche che sono vietate le scommesse, il cui esito è futuro ed incerto, cioè non dipendente dalla propria capacità, ma da fatti estranei agli scommettitori.
Locali ed esercizi nei quali è consentito installare apparecchi e congegni automatici:
a)
bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande; ora anche esercizi commerciali, in base a quanto stabilisce il novellato 3° comma dell’art. 86 TULPS;
b)
ristoranti, fast food, osterie, trattorie, ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
c)
stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
d)
alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di ospitalità;
e)
sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi”, ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
f)
circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della licenza di somministrazione di cibi e bevande;
g)
agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
h)
esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
Numero massimo di apparecchi installabili negli esercizi: La legge 282/02 ha previsto l’uscita di un regolamento per determinare non solo il limite quantitativo degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici, ma anche le prescrizioni per la loro installazione, inficiando quanto già disposto in materia dai regolamenti comunali.
Il regolamento è stato emanato con decreto 27 ottobre 2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 3 novembre 2003.
L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Statonel decreto in esame sceglie di dimensionare esclusivamente gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lettera b) dell’art. 100,
lasciando invece libera l’installazione degli apparecchi previsti dal comma 7, lettere a) e c) del medesimo articolo, in quanto questi ultimi giochi non sono vietati ai minori degli anni 18 e non contengono elementi d’azzardo ma solo di puro intrattenimento.
Il numero massimo degli apparecchi è individuato come nella tabella di seguito riportata.
Tipologia degli esercizi |
Numero massimo di apparecchi
di cui ai commi 6 e 7, lett. b), art. 100 TULPS |
· Bar, esercizi commerciali ed esercizi similari: |
n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4) |
· Ristorante ed esercizi similari: |
n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4) |
· Stabilimento balneare ed esercizi similari: |
n. 1 ogni 1.000 mq. (max 2 fino a 2.500 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 2.500 mq. fino ad un numero max di 4) |
· Albergo ed esercizi similari: |
n. 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un numero max di 6) |
· Sala pubblica da gioco: |
n. 1 ogni 5 mq. Il numero di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita |
· Agenzia di raccolta di scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 88 del TULPS: |
n. 1 ogni 5 mq. (fino ad un numero max di 24 - con area inferiore a mq. 40 è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi) |
· Sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31/01/2000, n. 29: |
· n. 1 ogni 20 mq. (fino ad un numero max di 75 - con area inferiore a mq. 600 è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi) |
· Circoli privati di cui al dPR n. 235/01 in possesso di autoriz-zazione alla somministrazione be-vande: |
· n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4) |
· Circoli privati di cui al dPR n. 235/01 in possesso di autoriz-zazione alla somministrazione alimenti: |
· n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4) |
L’articolo 3 del decreto fissa, poi, delle disposizioni generali che prevedono:
a)
il divieto di installazione degli apparecchi, di cui ai commi 6 e 7, lettera b), dell’art. 110 TULPS:
· in tutte le aree poste all’esterno degli esercizi ove è possibile la loro installazione e quindi negli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del tulps (escluso le sale bingo);
· nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto;
b) l’obbligo di installare nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nelle attività ricettive, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, oltre agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lettera b) dell’art. 100, anche altri apparecchi appartenenti al comma 7, lettera a) e c);
c) nessun obbligo nelle agenzie di raccolta scommesse di installare oltre agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110, altre tipologie di apparecchi o congegni;
d) una separazione fisica, più o meno rigida a seconda della tipologia di esercizio, tra apparecchi che appartengono alle tipologie individuate dai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110 e le altre tipologie di giochi e precisamente:
· nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110, non devono essere contigue ad altre tipologie di apparecchi;
· nelle attività ricettive e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110 devono essere collocati in aree specificatamente dedicate.
Procedimento amministrativo: l’attività di sala giochi può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione di una dichiarazione di inizio attività al Comune competente, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., su apposito modello.
Esempi di restrizioni per l’apertura di sale giochi dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro:
- essere ubicati ad una distanza di
almeno 250 metri lineari da scuole, caserme, ospedali, cimiteri, chiese e luoghi religiosi; case di cura o altri luoghi destinati all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali; dalla sede del Servizio tossicodipendenze dell’Asl; dai luoghi di interesse turistico per la città
- Per rendere più agevole la sorveglianza, le sale giochi dovranno essere ubicate esclusivamente al pian terreno;
[1]
Scheda operativa
SALE GIOCHI – APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO
Tipologia atto: denuncia di inizio attività (art. 19 L. 241/90 e s.m.i. – attesa 30 gg., onere successiva presentazione comunicazione effettivo inizio attività)
Principale normativa di riferimento:
-
T.U.L.P.S. 773/1931, articoli 86, 110 commi 6 e 7
-
R.D. 635/1940 (regolamento Tulps), art. 195
-
Legge 241/90 e s.m.i.
Ente competente: il Comune dove ha sede la sala giochi.
Obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti: il 1° comma dell’art. 110 Tulps prescrive che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchè le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. La tabella deve indicare anche che sono vietate le scommesse, il cui esito è futuro ed incerto, cioè non dipendente dalla propria capacità, ma da fatti estranei agli scommettitori.
Locali ed esercizi nei quali è consentito installare apparecchi e congegni automatici:
a)
bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande; ora anche esercizi commerciali, in base a quanto stabilisce il novellato 3° comma dell’art. 86 TULPS;
b)
ristoranti, fast food, osterie, trattorie, ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
c)
stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
d)
alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di ospitalità;
e)
sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi”, ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
f)
circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della licenza di somministrazione di cibi e bevande;
g)
agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
h)
esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
Numero massimo di apparecchi installabili negli esercizi: La legge 282/02 ha previsto l’uscita di un regolamento per determinare non solo il limite quantitativo degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici, ma anche le prescrizioni per la loro installazione, inficiando quanto già disposto in materia dai regolamenti comunali.
Il regolamento è stato emanato con decreto 27 ottobre 2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 3 novembre 2003.
L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Statonel decreto in esame sceglie di dimensionare esclusivamente gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lettera b) dell’art. 100,
lasciando invece libera l’installazione degli apparecchi previsti dal comma 7, lettere a) e c) del medesimo articolo, in quanto questi ultimi giochi non sono vietati ai minori degli anni 18 e non contengono elementi d’azzardo ma solo di puro intrattenimento.
Il numero massimo degli apparecchi è individuato come nella tabella di seguito riportata.
Tipologia degli esercizi |
Numero massimo di apparecchi
di cui ai commi 6 e 7, lett. b), art. 100 TULPS |
· Bar, esercizi commerciali ed esercizi similari: |
n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4) |
· Ristorante ed esercizi similari: |
n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4) |
· Stabilimento balneare ed esercizi similari: |
n. 1 ogni 1.000 mq. (max 2 fino a 2.500 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 2.500 mq. fino ad un numero max di 4) |
· Albergo ed esercizi similari: |
n. 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un numero max di 6) |
· Sala pubblica da gioco: |
n. 1 ogni 5 mq. Il numero di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita |
· Agenzia di raccolta di scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 88 del TULPS: |
n. 1 ogni 5 mq. (fino ad un numero max di 24 - con area inferiore a mq. 40 è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi) |
· Sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31/01/2000, n. 29: |
· n. 1 ogni 20 mq. (fino ad un numero max di 75 - con area inferiore a mq. 600 è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi) |
· Circoli privati di cui al dPR n. 235/01 in possesso di autoriz-zazione alla somministrazione be-vande: |
· n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4) |
· Circoli privati di cui al dPR n. 235/01 in possesso di autoriz-zazione alla somministrazione alimenti: |
· n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4) |
L’articolo 3 del decreto fissa, poi, delle disposizioni generali che prevedono:
a)
il divieto di installazione degli apparecchi, di cui ai commi 6 e 7, lettera b), dell’art. 110 TULPS:
· in tutte le aree poste all’esterno degli esercizi ove è possibile la loro installazione e quindi negli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del tulps (escluso le sale bingo);
· nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto;
b) l’obbligo di installare nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nelle attività ricettive, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, oltre agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lettera b) dell’art. 100, anche altri apparecchi appartenenti al comma 7, lettera a) e c);
c) nessun obbligo nelle agenzie di raccolta scommesse di installare oltre agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110, altre tipologie di apparecchi o congegni;
d) una separazione fisica, più o meno rigida a seconda della tipologia di esercizio, tra apparecchi che appartengono alle tipologie individuate dai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110 e le altre tipologie di giochi e precisamente:
· nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110, non devono essere contigue ad altre tipologie di apparecchi;
· nelle attività ricettive e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110 devono essere collocati in aree specificatamente dedicate.
Procedimento amministrativo: l’attività di sala giochi può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione di una dichiarazione di inizio attività al Comune competente, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., su apposito modello.