home > notizie > Notizie Matera | SassiLand > Leggi notizia
[ 100.632.218 visualizzazioni ]
25/10/2011 20.08.21 - Articolo letto 5222 volte

Gioco d'azzardo, il comune di Matera si mobilita

Gioco d´azzardo Gioco d´azzardo
Media voti: Gioco d'azzardo, il comune di Matera si mobilita - Voti: 0
Gli interventi dell'amministrazione
Matera Gioco d’azzardo, Matera prima città italiana ad approvare odg
“Per la prima volta in Italia un Consiglio comunale approva all’unanimità un ordine del giorno che impegna l’ente locale ad adoperarsi sul fronte della prevenzione contro il gioco d’azzardo”. Con queste parole Maurizio Fiasco,consulente della Consulta nazionale delle fondazioni antiusura, ha commentato l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno avvenuta oggi.
Anche il sindaco, Salvatore Adduce, ha commentato positivamente questa decisione, “un impegno di civiltà in una città che vuole essere sempre di più città della pace e dei diritti umani”. Nel corso delle sue conclusioni il sindaco aveva richiamato la necessità di fermare la febbre del gioco non solo nell’interesse individuale, ma anche nell’interesse della collettività. “Non a caso la relazione annuale 2010 della direzione nazionale antimafia conclude in modo lapidario l'analisi del segmento giochi: «Il gioco, per i numerosi introiti che assicura, a fronte dei rischi giudiziari relativamente contenuti, è diventata la nuova frontiera della criminalità organizzata di stampo mafioso». In dieci anni, infatti, la spesa per consumo di gioco nel nostro Paese è passata da 6 a 60 miliardi. Se vogliamo quindi contestualizzare questo numero nella situazione economica del Paese, il 10 per cento dell'ammontare complessivo della spesa per consumi degli italiani è destinato al gioco d'azzardo lecito. In 20 Province italiane, adeguatamente sparse su tutto il territorio, la percentuale di PIL pro capite impiegata nel gioco d'azzardo è superiore al 5 per cento.  Basti pensare che l'industria del gioco è la terza industria italiana dopo l'Eni e la Fiat. E’ naturale che, in questo contesto aumentino la patologia del gioco ed i fenomeni di devianza ad esso collegati. Bene hanno fatto, quindi, i consiglieri regionali Pittella, Navazio e Pagliuca a presentare, lo scorso anno, una proposta di legge per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico (Gap) e bene ha fatto il presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Folino, a segnalarci che attualmente la proposta è all’esame della commissione competente pronta ad accogliere i suggerimenti che arriveranno da questo Consiglio comunale”.
Il sindaco, quindi, si è soffermato sulla situazione locale. “Anche la nostra città, purtroppo, non è esente dalla malattia chiamata gioco d’azzardo. Occorre, pertanto, rafforzare le strutture sociali e terapeutiche adeguate ad affrontare il problema. E ringrazio Don Basilio Gavazzeni, presidente della “Fondazione antiusura Mons. Cavalla”, per le sue denunce in relazione a questo grave fenomeno. In gioco non c’è solo la vita del giocatore, ma anche quello della sua famiglia e dell’intera comunità”.

Intervento della Presidente del Consiglio comunale, Brunella Massenzio
"Permettetemi di introdurre il tema posto oggi alla nostra attenzione ed alla nostra discussione, ma prima di tutto permettetemi di porgere il mio saluto e quello dell’intero Consiglio comunale a tutte le autorità e gli ospiti presenti, ai responsabili e animatori della locale Fondazione Lucana Antiusura Mons. Vincenzo Cavalla, il cui impegno verso le attività di prevenzione antiusura è ben noto a noi tutti.
Un saluto ed un benvenuto particolare lo rivolgiamo tutti noi al sociologo MAURIZIO FIASCO  al  quale saremo ben lieti nel corso di questo Consiglio di cedere la parola perché possa illustrarci con la sua relazione la problematica sulla quale siamo chiamati oggi a riflettere.
Oggi  questo Consiglio, appositamente convocato, affronta il tema del fenomeno del gioco d’azzardo, le cui implicazioni sociali, amministrative ed etiche incidono,  purtroppo notevolmente,  anche sul tessuto sociale della nostra città.
Come abbiamo avuto modo di approfondire in questi giorni, anche grazie al lavoro svolto dalla competente commissione consiliare alle politiche sociali, e per questo ringrazio i Consiglieri ed il Presidente della Commissione Nunzia Antezza, i dati relativi al fenomeno che vengono evidenziati devono indurre questa Amministrazione a prestare la massima attenzione ed a porre in essere ogni possibile azione di carattere sociale ed amministrativa al fine di arginare quella che ormai possiamo registrare come un pericolosissima piaga sociale che si aggiunge alle altre criticità.
Matera è una città che ha sempre dato prova di saper tenere alta la guardia per limitare e contenere tutti quei fenomeni che possono compromettere gli equilibri sociali e civili della nostra comunità, anche grazie agli interventi di tipo amministrativo predisposti dall’Amministrazione comunale, non ultime le Ordinanze Sindacali di questa Amministrazione emanate per contrastare alcune problematiche, cito ad esempio quella sul consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche.
Ritengo che il gioco d’azzardo, poiché sempre più immaginato come mezzo capace di risolvere in via breve problemi e difficoltà di carattere economico, mina profondamente il grado di civiltà e di cultura di una società.
Possedere denaro, oggi più che mai, è posto da ognuno di noi in cima ad ogni aspettativa, se a ciò associamo il dato che la ricchezza economica possiamo raggiungerla anche attraverso un modo apparentemente  facile, così come si può pensare del gioco d’azzardo, ci ritroviamo drammaticamente dinanzi ad una misera realtà in cui tanti altri valori vengono ormai smarriti  e posti in secondo piano, famiglia, lavoro, futuro, speranza.
Tutto ciò rappresenta il decadimento culturale dell’individuo che bisogna necessariamente arginare per evitare effetti devastanti sull’armonia della famiglia e del vivere comune.
Nel leggere alcuni dati riferiti alla problematica c’è da rimanere sconcertati, sono dati impressionanti che mostrano come il gioco d’azzardo è causa che incide pesantemente sull’indebitamento delle famiglie e, purtroppo, le proiezioni future risultano ancora più angosciose.
Tra i dati emerge anche un’altra amara realtà, più le famiglie vivono nel bisogno e nella povertà e più provano ad uscirne attraverso il gioco.
E’ quanto mai opportuno, dunque, riflettere su tutto questo e profondere il massimo impegno per arginare e porre sostanziali rimedi a quella che ormai viene definita una nuova dipendenza.
L’ Amministrazione locale, pur tenuta ai margini di ogni architettura normativa emanata in merito dagli organi dello Stato centrale, resta l’avanposto dove si sviluppano le problematicità del fenomeno e, pertanto, comunque chiamata a fronteggiare tutte le conseguenze di tenuta sociale  che il problema presenta.
Bisogna intervenire, dunque, affrontando la questione come ogni altro problema di dipendenza, attraverso l’azione dei servizi sociali, puntando alla  sensibilizzazione delle nuove generazioni attraverso il mondo della scuola, per mezzo di normative locali appositamente emanate."
 
Intervento dell’assessore comunale alle Politiche sociali, Antonio Giordano, proposto nella seduta odierna del Consiglio comunale dedicato al gioco d’azzardo.
“Ho colto l’invito di Don Basilio della Fondazione antiusura circa l’argomento da porre all’attenzione del Consiglio Comunale di Matera, inerente il “ Il Gioco di Azzardo”. Cosa che è stata condivisa dalla Presidente del Consiglio avv. Brunella Massenzio e dalla Presidente della Commissione alle Politiche Sociali Nunzia Altezza. L’assemblea consiliare ha visto partecipare rappresentanti delle associazioni di volontariato, coop.sociali, istituzioni e non ultimo sua Eccellenza il vescovo di Matera-Irsina. Lo stesso Don Basilio, nel presentare il programma che vedeva la partecipazione del sociologo Maurizio FIASCHI, ha delineato di già la rete futura che si costruirà per l’informazione e la prevenzione della patologia e dipendenza dal gioco d’azzardo, programmando, oltre alla seduta del consiglio comunale di Matera,anche dibattiti e incontri con la Camera di Commercio ed i suoi iscritti, le Scuole, la Provincia di Matera, le associazioni di volontariato.
Quale Assessore alle Politiche Sociali, com’è ovvio immaginare, posso purtroppo confermare dai dati che come ufficio si registrano, le indubbie e gravi ripercussioni che il fenomeno del gioco d’azzardo ha sul tessuto sociale della nostra collettività.
Sono, pertanto, particolarmente soddisfatto nel poter dibattere questo argomento, nella certezza che  l’impegno odierno dell’Amministrazione sicuramente potrà contribuire a smuovere il disinteresse diffuso che probabilmente ha circondato finora il fenomeno in questione. Nell’analizzare la problematica, voglio innanzitutto sottolineare un particolare aspetto della stessa.
Con riferimento al problema del gioco d’azzardo, naturalmente di tutti quei giochi leciti che ormai ci ritroviamo in ogni locale commerciale, gratta e vinci vari, video poker ecc.ecc, voglio dire subito che le amministrazioni locali subiscono e vivono gli effetti di una normativa generale, calata dall’alto dallo stato centrale per la quale alle amministrazioni locali non è data l’opportunità di intervento e di condivisione. Si assiste, quindi, da una parte ad uno Stato che beneficia di ogni introito tributario riveniente dai giochi, mentre alle Amministrazioni locali resta il compito di fronteggiare le problematicità e le criticità che il fenomeno crea in termini sociali.
L’amministrazione locale pur ritrovandosi  in “prima linea” in “trincea”, permettetemi di dire, quasi mai si trova nella condizione di poter incidere o essere ascoltata in merito a tutte una serie di scelte che poco considerano e tengono conto delle ricadute negative alle quali le realtà locali sono tenute a dare risposte ed a porvi rimedio.
E’ ormai risaputo che i giochi pubblici  sono comunque giochi d’azzardo e che portano a forme di dipendenza, pertanto è necessario  che il tutto venga regolamentato in maniera diversa e che in questa fase l’ente locale possa essere ascoltato e reso partecipe delle scelte normative. E’ lecito chiedersi, dunque, perché parte degli introiti del gioco d’azzardo non vengano  resi disponibili per le attività di ricerca, di cura e di sensibilizzazione sul tema stesso.
Vi sono diverse iniziative che è possibile mettere in campo, se partiamo dal presupposto di dover trattare il fenomeno come una dipendenza. Non mi dilungherò a elencarle, ma in questa sede credo opportuno rimarcare il fatto che si rende orami necessario e indispensabile avviare una serie di interventi che, detto in maniera generale, possano promuovere una presa di coscienza del problema per tirare fuori dall’isolamento e dall’emarginazione chi vive il problema insieme alle loro famiglie. Contrastare il disinteresse che fino ad oggi ha circondato il fenomeno, costruendo una valida rete informativa deve essere una priorità alla quale tutti noi abbiamo il dovere di contribuire. Ormai il Comune è chiamato sempre più spesso a erogare interventi e servizi di sostegno a favore di individui e loro famiglie che vivono questo particolare disagio, ed a questa domanda i servizi sociali possono dare spesso risposte . Per quanto può interessare lamia delega sulle politiche sociali, pubblica istruzione, politiche giovanili, pari opportunità, ritengo che gli stessi Uffici comunali, delegati a tali compiti, sia amministrativo che tecnico “assistenti sociali e psicologa”, sapranno interagire sull’argomento   del gioco d’azzardo con azioni di ascolto, interventi ed azioni mirate anche alla diffusione grave patologia invisibile di dedica al gioco. Già oggi il Comune è pronto per altre azioni sociali sul territorio,  che rientrano nella fattispecie di quanto di nuovo è emerso sul gioco d’azzardo, come l’apertura a breve del Centro delle Famiglie, Centro di ascolto sulla violenza delle donne e di minori, lotta alla droga, la città dei bambini al quartiere di Serra Venerdì”.
 



Lotta al gioco d’azzardo, intervento del consigliere comunale, Bruna Rondinone
Attualmente l'ottica della salute pubblica analizza l'impatto del gioco d'azzardo sulla qualità della vita dei singoli individui, delle famiglie e della comunità intera, studia le Condizioni affinchè si possano aprire dei canali di comunicazione tra le varie figure istituzionali, scientifiche e sociali, identifica le strategie di intervento più efficaci a più livelli a partire dalla prevenzione primaria,al trattamento fino a interventi di riduzione del danno. I trattamenti da mettere in atto sono multi professionali ed integrati,
dall'assistente sociale che indaga le aree economiche, sociali, lavorative, e familiari, a quella medica che valuta la situazione fisica generale, l'eventuale presenza di comorbilità (droghe, alcool, fumo) e la distinzione tra gioco patologico e gioco problematico.
Sono inoltre necessari interventi sociali per affrontare le questioni legali e socio-economi che quali consulenze per es. del difensore civico, della fondazione antiusura e l’attivazione di una rete di sostegno sociale, istituzionale e di volontariato, quali il servizio sociale comunale o della Caritas, interventi psicoterapeutici individuali, familiari di coppia e gruppo.
La gestione del gioco d'azzardo come malattia sociale non può prevedere un intervento individuale, ma deve prevedere la partecipazione attiva di una rete territoriale e una logica di lavoro che prevede più operatori appartenenti a servizi ed istituzioni differenti a formare una equipe che metta in atto una
serie di azioni di prevenzione primaria e secondaria al fenomeno di tutte queste nuove dipendenze.
A tal fine i servizi i servizi territoriali stanno cercando di far fronte a questa nuova necessità.
Ma il messaggio più forte che deve passare è sicuramente quello della prevenzione.
Ogni governo in quanto tale, ha il dovere di mettere in atto interventi che favoriscono la conoscenza di questo tipo di patologia in modo da contenerne lo sviluppo. Bisogna prevedere una serie di interventi di recupero del giocatore patologico che non può essere lasciato a se stesso in quanto non può
né guarire ne imparare a controllare da solo la dipendenza, dal momento che è poi il governo e quindi le istituzioni di un paese a gestire e legiferare in materia, diventa anche una precisa responsabilità farsi carico di ogni possibile conseguenza.
Credo inoltre che una particolare attenzione preventiva vada rivolta agli adolescenti e ai giovani.
La letteratura mondiale conferma che la maggior parte dei giocatori patologici ha iniziato la sua attività di giocatore problematico in età adolescenziale e la percentuale di giovani affetti da gioco d'azzardo patologico è tre volte superiore a quella degli adulti.
Le istituzioni per esempio potrebbero promuovere dei programmi educazionali così come accade per il fumo, le droghe, l'alcool, al guida automobilistica, permettendo alla poi azione più giovane di conoscere questa realtà aiutandoli a sviluppare un approccio più responsabile al gioco.

Ordine del giorno per il Consiglio Comunale del 25 ottobre 2011
 
Implicazioni sociali, amministrative ed etiche, rinvenienti dal fenomeno del gioco d’azzardo.
 
Considerato che
 
il giorno 5 ottobre 2011 il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità, dopo ampia e partecipata discussione, la relazione al Parlamento inviata dalla Commissione bicamerale antimafia sugli effetti, i rischi e i pericoli legati alla diffusione del gioco d’azzardo (sia autorizzato e sia illegale), impegnando tutte le istituzioni ad affrontare questo pericoloso fenomeno e le conseguenze sociali, educative, amministrative, economiche e per la sicurezza pubblica.
 
 
Premesso che
 
nella provincia di Matera il consumo registrato di gioco pubblico d’azzardo, secondo una ricerca della Consulta Nazionale Antiusura[1], è stato nel 2010 pari a euro 186 milioni e 678mila, cifra che corrisponde al 5,8 per cento del Prodotto interno lordo procapite e che pesa – per convenzione statistica – per euro 914 per ogni cittadino residente, da zero anni di età in su, collocando Matera al 19° posto, tra Bari e Salerno, nella graduatoria delle provincie che più spendono procapite nel gioco d’azzardo. Per l’anno 2011, le proiezioni mostrano un incremento di 20 punti percentuali di tali valori e così per il 2012.
 
L’accesso a questo comportamento di consumo è reso possibile dall’istallazione in esercizi pubblici e in locali da gioco dedicati, dal funzionamento di  sportelli e botteghini di raccolta delle scommesse e dall’allestimento di sale da gioco polivalenti – contenenti un’offerta diversificata di modalità di azzardo, dalle slot machine al video poker, dalle scommesse alla roulette, rendendo tali strutture simili al casinò dei poveri.
 
Considerato che il fenomeno del gioco d’azzardo è mondiale e vede primeggiare le lotterie asiatiche che nel primo semestre hanno avuto un aumento delle vendite del 17 per cento sul 2010, trascinate dalle lotterie cinesi che complessivamente sono cresciute del 31 per cento. 
Vista la distribuzione sul territorio cittadino di una rete di offerta di gioco pubblico d’azzardo pari a 110 unità autorizzate, come risulta agli uffici della polizia Municipale della città di Matera[2].
 
 
Considerato
 
che gli enti locali e regionali, ma, in particolare il Comune, non sono stati, fino ad ora, consultati in sede di emanazione dei bandi di concessione delle autorizzazioni da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS);
 
che Regioni ed Enti locali hanno registrato le decisioni adottate dal Governo e dal Parlamento, che peraltro hanno escluso da qualsiasi ricaduta della fiscalità derivata dai giochi pubblici d’azzardo sui trasferimenti finanziari dallo Stato alle autonomie locali, e questo in palese contraddizione con l’annunciato “federalismo fiscale”;
 
che sebbene escluse dai benefici della fiscalità derivata dalle entrate per i giochi, tuttavia il Comune e il sistema degli enti locali (comprese le AUSL) sono impegnati a fronteggiare le ricadute sociali della inflazione dell’azzardo autorizzato, che in ciò agisce in sinergia con quello illegale, sulla condizione delle fasce deboli della popolazione, sulle famiglie, sui giovani e sull’economia del territorio, per l’evidente cospicua sottrazione di domanda per consumi ordinari di beni e di servizi.
 
Visto che i servizi sociali dell’Amministrazione comunale sono costretti a provvedere ad assicurare interventi rivolti a mitigare l’enorme disagio provocato dall’eccessiva spesa di gioco d’azzardo, che acuisce lo stato di povertà, di conflittualità intrafamigliare, oltre a essere matrice di devianza sociale;
 
 Visto che le attività di gioco d’azzardo risultano spesso frequentate, nonostante i divieti, da minorenni, grazie alla diffusione delle istallazioni di slot machine, nei diversi punti di raccolta di scommesse e sale gioco d’azzardo, che possono essere ubicate in luoghi prossimi a strutture frequentate da persone con età inferiore a anni 18 (scuole, palestre, centri sportivi, parchi di divertimento, istallazioni ricreative ordinarie);
 
Visto che l’attività di sale gioco e l’installazione dei giochi leciti sono disciplinati unicamente dall’art. 86 e 110 TULPS, che negli anni hanno subito numerose modifiche e sono state definite anche nuove regole tecniche per gli apparecchi ed i congegni da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110 TULPS;
 
Visto che l’esercizio di attività, da parte delle sale giochi non è oggetto di specifica regolamentazione regionale, né comunale, ad eccezione dell’obbligo di presentazione della SCIA, ai sensi dell’art. 86 TULPS e art. 19 Legge 241/90;
 
Recepito
 
-      quanto esposto dalla Fondazione antiusura;
-      quanto emerso nel dibattito nella seduta odierna del Consiglio comunale, appositamente convocato sul tema delle implicazione sociali, amministrative ed etiche del gioco d’azzardo;
-      quanto proposto per un’azione positiva di riparazione e di prevenzione degli effetti negativi della diffusione del gioco d’azzardo nel territorio comunale.
 
Il Consiglio ritienedi dare indirizzo per la regolamentazione delle attività legate alla istallazione e gestione di apparecchi di trattenimento e svago e alle sale giochi. E ritiende di farlo  in modo omogeneo rispetto ad altre, che presentano analoghe caratteristiche, sulla base del principio di parità di trattamento e di migliore funzionalità del servizio offerto ai cittadini, individuando, al contempo, caratteristiche specifiche di tipo igienico sanitario, di sorvegliabilità, necessarie al fine di garantirne il contemperamento degli interessi con la cittadinanza.
 
Visto che l’art. 50 Competenze del sindaco e del presidente della provinciadel D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 al comma 7 prevede: Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Il Consiglio da mandato a proporre una regolamentazionedella disciplina degli apparecchi di trattenimento e svago e delle attività di sale giochi, nel rispetto della normativa nazionale ed, in particolare, dei seguenti principi:
a)    trasparenza e qualità del mercato;
b)    libera concorrenza e qualità di impresa;
c)    tutela degli utilizzatori;
d)    tutela dell’interesse alla quiete pubblica;
e)    semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
f)     controlli e vigilanza.
 
Definendo:
-  i requisiti minimi dei locali nei quali verranno avviate nuove attività di sala giochi, con particolare riferimento alla disponibilità di servizi igienici, di accessibilità per i disabili, di sorvegliabilità del locale stesso, disponibilità di aree a parcheggio;
- le regole per le nuove aperture, trasferimenti e modifiche dei locali nelle diverse aree cittadine[i];.
- l’applicazione a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del limite numerico di installazione di apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 100 TULPS, individuato dal DM 27.10.2003 per gli esercizi di bar[ii];
- definizione di una fascia oraria massima di apertura degli esercizi di sale gioco e delle cd. sale slot;
- definizione di una fascia oraria massima di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 100, c. 6 del TULPS localizzati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 63 della LR 27/09, nelle strutture ricettive, di cui alla LR 9/06; nei circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, compresi quelli che esercitano al loro interno attività di somministrazione ai sensi del DPR 235/2001; nelle altre aree aperte al pubblico; nell’ambito delle attività dello spettacolo viaggiante, anche, alla luce del fatto che si continuano ad applicare le normative ed i regolamenti vigenti in materia, per quanto attiene le verifiche, effettuate dai servizi competenti, relative al permanere dei requisiti sanitari previsti per la somministrazione di alimenti e bevande in caso l'attività si svolga congiuntamente a quella di sala giochi.
Il Consiglio ritiene che il regolamento sia solo uno degli strumenti per contrastare la dipendenza da gioco, impegna, pertanto, la Giunta:
- a dare avvio a un programma di formazione specialistica per le seguenti professionalità presenti nell’organico dell’Amministrazione comunale: Servizio sociale, Polizia Municipale, Ufficio tecnico e urbanistica, URP e tutela del consumatore, Avvocatura;
 
- a mettere in campo corsi di formazione, d’intesa con l’Azienda Sanitaria e le associaizioni di categoria, per contrastare il fenomeno e rendere il gioco d’azzardo responsabile e consapevole, attraverso, corsi indirizzati anche  ai gestori e agli operatori delle sale che contengono giochi, che potranno poi fregiarsi di una sorta di certificazione etica di gioco responsabile, da mettere in evidenza con un apposito marchio nei loro esercizi;
 
- a istituire un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria affinché, i gestori dei locali, dove sono installati apparecchi da gioco, siano invitati ad esporre materiale sul gioco responsabile e i recapiti di associazioni che danno assistenza nei casi di dipendenze patologiche;
 
- a costituire, anche, avvalendosi dell’esperienza della Fondazione antiusura di Matera, una rete di amministrazioni, enti, associazioni e organizzazioni interessate al problema, per attuare un programma pluriennale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico e dei correlati fenomeni di fallimento famigliare e di ricorso all’indebitamento a usura;
 
- a programmare attentamente secondo un preciso disegno operativo, anche, in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza, tutti i controlli e tutte le verifiche sul rispetto delle norme regolamentari sugli esercizi dove si svolge il gioco pubblico d’azzardo;
 
- di prevedere, infine, in sede di predisposizione del bilancio 2012 di apposito capitolo di spesa avente per oggetto : “Prevenzione sulla dipendenza legata al gioco d’azzardo”.  (per l’importo complessivo  di Euro………………….”).
 
- a riferire al Consiglio comunalee alla cittadinanza sull’andamento del fenomeno e sui risultati delle iniziative intraprese, di concerto con tutti i partecipanti alla rete di prevenzione del gioco d’azzardo.


[1]Elaborazione del Dott. Maurizio fiasco su dati ISTAT, Min Econ e Finanze e Agenzia Giornalistica Concorsi E Scommesse  2011
[2]Dalle inchieste della World Lottery Associationla crisi economica non intacca le vendite delle lotterie di tutto il mondo che nel II° trimestre hanno registrato un incremento tra 5 e 25%.  Nel secondo trimestre 2011 le lotterie mondiali hanno registrato un incremento delle vendite compreso tra il 5 e il 25%. Come nel primo trimestre, il mercato latino-americano ha registrato un incremento del fatturato del 25% grazie soprattutto alle ottime prestazioni della lotteria Argentina. I giochi e le lotterie in Cina hanno registrato nel periodo una crescita del 31%.  
 


[i]Esempi di restrizioni per l’apertura di sale giochi dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro:
 
- essere ubicati ad una distanza di almeno 250 metri lineari da scuole, caserme, ospedali, cimiteri, chiese e luoghi religiosi; case di cura o altri luoghi destinati all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali; dalla sede del Servizio tossicodipendenze dell’Asl; dai luoghi di interesse turistico per la città
- Per rendere più agevole la sorveglianza, le sale giochi dovranno essere ubicate esclusivamente al pian terreno;
 
 
 
[ii] Scheda operativa
 
SALE GIOCHI – APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO
 
 
Tipologia atto: denuncia di inizio attività (art. 19 L. 241/90 e s.m.i. – attesa 30 gg., onere successiva presentazione comunicazione effettivo inizio attività)
 
Principale normativa di riferimento:
  • T.U.L.P.S. 773/1931, articoli 86, 110 commi 6 e 7
  • R.D. 635/1940 (regolamento Tulps), art. 195
  • Legge 241/90 e s.m.i.
 
Ente competente: il Comune dove ha sede la sala giochi.
 
Obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti: il 1° comma dell’art. 110 Tulps prescrive che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchè le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. La tabella deve indicare anche che sono vietate le scommesse, il cui esito è futuro ed incerto, cioè non dipendente dalla propria capacità, ma da fatti estranei agli scommettitori.
 
Locali ed esercizi nei quali è consentito installare apparecchi e congegni automatici:
 
a)  bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande; ora anche esercizi commerciali, in base a quanto stabilisce il novellato 3° comma dell’art. 86 TULPS;
b)  ristoranti, fast food, osterie, trattorie, ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
c)  stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
d)  alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di ospitalità;
e)   sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi”, ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
f)  circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della licenza di somministrazione di cibi e bevande;
g)  agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
h)  esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
 
Numero massimo di apparecchi installabili negli esercizi: La legge 282/02 ha previsto l’uscita di un regolamento per determinare non solo il limite quantitativo degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici, ma anche le prescrizioni per la loro installazione, inficiando quanto già disposto in materia dai regolamenti comunali.
Il regolamento è stato emanato con decreto 27 ottobre 2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 3 novembre 2003.
L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Statonel decreto in esame sceglie di dimensionare esclusivamente gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lettera b) dell’art. 100, lasciando invece libera l’installazione degli apparecchi previsti dal comma 7, lettere a) e c) del medesimo articolo, in quanto questi ultimi giochi non sono vietati ai minori degli anni 18 e non contengono elementi d’azzardo ma solo di puro intrattenimento.
 
Il numero massimo degli apparecchi è individuato come nella tabella di seguito riportata.
 
Tipologia degli esercizi Numero massimo di apparecchi
di cui ai commi 6 e 7, lett. b), art. 100 TULPS
·   Bar, esercizi commerciali ed esercizi similari: n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4)
·   Ristorante ed esercizi similari: n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4)
·   Stabilimento balneare ed esercizi similari: n. 1 ogni 1.000 mq. (max 2 fino a 2.500 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 2.500 mq. fino ad un numero max di 4)
·   Albergo ed esercizi similari: n. 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un numero max di 6)
·   Sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 5 mq. Il numero di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita
·   Agenzia di raccolta di scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 88 del TULPS: n. 1 ogni 5 mq. (fino ad un numero max di 24 - con area inferiore a mq. 40 è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi)
·   Sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31/01/2000, n. 29: ·   n. 1 ogni 20 mq. (fino ad un numero max di 75 - con area inferiore a mq. 600 è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi)
·   Circoli privati di cui al dPR n. 235/01 in possesso di autoriz-zazione alla somministrazione be-vande: ·   n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4)
·   Circoli privati di cui al dPR n. 235/01 in possesso di autoriz-zazione alla somministrazione alimenti: ·   n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4)
 
L’articolo 3 del decreto fissa, poi, delle disposizioni generali che prevedono:
a)    il divieto di installazione degli apparecchi, di cui ai commi 6 e 7, lettera b), dell’art. 110 TULPS:
·   in tutte le aree poste all’esterno degli esercizi ove è possibile la loro installazione e quindi negli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del tulps (escluso le sale bingo);
·   nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto;
b)    l’obbligo di installare nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nelle attività ricettive, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, oltre agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lettera b) dell’art. 100, anche altri apparecchi appartenenti al comma 7, lettera a) e c);
c)    nessun obbligo nelle agenzie di raccolta scommesse di installare oltre agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110, altre tipologie di apparecchi o congegni;
d)    una separazione fisica, più o meno rigida a seconda della tipologia di esercizio, tra apparecchi che appartengono alle tipologie individuate dai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110 e le altre tipologie di giochi e precisamente:
·   nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110, non devono essere contigue ad altre tipologie di apparecchi;
·   nelle attività ricettive e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110 devono essere collocati in aree specificatamente dedicate.
 
Procedimento amministrativo: l’attività di sala giochi può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione di una dichiarazione di inizio attività al Comune competente, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., su apposito modello.
 
 Esempi di restrizioni per l’apertura di sale giochi dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro:
 
- essere ubicati ad una distanza di almeno 250 metri lineari da scuole, caserme, ospedali, cimiteri, chiese e luoghi religiosi; case di cura o altri luoghi destinati all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali; dalla sede del Servizio tossicodipendenze dell’Asl; dai luoghi di interesse turistico per la città
- Per rendere più agevole la sorveglianza, le sale giochi dovranno essere ubicate esclusivamente al pian terreno;
 
 
 
[1] Scheda operativa
 
SALE GIOCHI – APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO
 
 
Tipologia atto: denuncia di inizio attività (art. 19 L. 241/90 e s.m.i. – attesa 30 gg., onere successiva presentazione comunicazione effettivo inizio attività)
 
Principale normativa di riferimento:
  • T.U.L.P.S. 773/1931, articoli 86, 110 commi 6 e 7
  • R.D. 635/1940 (regolamento Tulps), art. 195
  • Legge 241/90 e s.m.i.
 
Ente competente: il Comune dove ha sede la sala giochi.
 
Obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti: il 1° comma dell’art. 110 Tulps prescrive che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchè le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. La tabella deve indicare anche che sono vietate le scommesse, il cui esito è futuro ed incerto, cioè non dipendente dalla propria capacità, ma da fatti estranei agli scommettitori.
 
Locali ed esercizi nei quali è consentito installare apparecchi e congegni automatici:
 
a)  bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande; ora anche esercizi commerciali, in base a quanto stabilisce il novellato 3° comma dell’art. 86 TULPS;
b)  ristoranti, fast food, osterie, trattorie, ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
c)  stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
d)  alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di ospitalità;
e)   sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi”, ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
f)  circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della licenza di somministrazione di cibi e bevande;
g)  agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
h)  esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
 
Numero massimo di apparecchi installabili negli esercizi: La legge 282/02 ha previsto l’uscita di un regolamento per determinare non solo il limite quantitativo degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici, ma anche le prescrizioni per la loro installazione, inficiando quanto già disposto in materia dai regolamenti comunali.
Il regolamento è stato emanato con decreto 27 ottobre 2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 3 novembre 2003.
L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Statonel decreto in esame sceglie di dimensionare esclusivamente gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lettera b) dell’art. 100, lasciando invece libera l’installazione degli apparecchi previsti dal comma 7, lettere a) e c) del medesimo articolo, in quanto questi ultimi giochi non sono vietati ai minori degli anni 18 e non contengono elementi d’azzardo ma solo di puro intrattenimento.
 
Il numero massimo degli apparecchi è individuato come nella tabella di seguito riportata.
 
Tipologia degli esercizi Numero massimo di apparecchi
di cui ai commi 6 e 7, lett. b), art. 100 TULPS
·   Bar, esercizi commerciali ed esercizi similari: n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4)
·   Ristorante ed esercizi similari: n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4)
·   Stabilimento balneare ed esercizi similari: n. 1 ogni 1.000 mq. (max 2 fino a 2.500 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 2.500 mq. fino ad un numero max di 4)
·   Albergo ed esercizi similari: n. 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un numero max di 6)
·   Sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 5 mq. Il numero di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita
·   Agenzia di raccolta di scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 88 del TULPS: n. 1 ogni 5 mq. (fino ad un numero max di 24 - con area inferiore a mq. 40 è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi)
·   Sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31/01/2000, n. 29: ·   n. 1 ogni 20 mq. (fino ad un numero max di 75 - con area inferiore a mq. 600 è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi)
·   Circoli privati di cui al dPR n. 235/01 in possesso di autoriz-zazione alla somministrazione be-vande: ·   n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4)
·   Circoli privati di cui al dPR n. 235/01 in possesso di autoriz-zazione alla somministrazione alimenti: ·   n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4)
 
L’articolo 3 del decreto fissa, poi, delle disposizioni generali che prevedono:
a)    il divieto di installazione degli apparecchi, di cui ai commi 6 e 7, lettera b), dell’art. 110 TULPS:
·   in tutte le aree poste all’esterno degli esercizi ove è possibile la loro installazione e quindi negli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del tulps (escluso le sale bingo);
·   nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto;
b)    l’obbligo di installare nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nelle attività ricettive, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, oltre agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lettera b) dell’art. 100, anche altri apparecchi appartenenti al comma 7, lettera a) e c);
c)    nessun obbligo nelle agenzie di raccolta scommesse di installare oltre agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110, altre tipologie di apparecchi o congegni;
d)    una separazione fisica, più o meno rigida a seconda della tipologia di esercizio, tra apparecchi che appartengono alle tipologie individuate dai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110 e le altre tipologie di giochi e precisamente:
·   nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110, non devono essere contigue ad altre tipologie di apparecchi;
·   nelle attività ricettive e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, lett. b) dell’art. 110 devono essere collocati in aree specificatamente dedicate.
 
Procedimento amministrativo: l’attività di sala giochi può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione di una dichiarazione di inizio attività al Comune competente, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., su apposito modello.
 




Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
Vota questo contenuto

Ultimi commenti

Da p.zza Vittorio Veneto - zona Ipogei

webcam Matera Clicca qui per osservare in tempo reale ciò che sta accadendo in piazza Vittorio Veneto - zona Ipogei a Matera ! Osserva il semplice movimento cittadino, o gli eventi organizzati in piazza, o semplicemente il tempo che fa. Nella pagina potrai trovare anche utilissime indicazioni per giungere a Matera o relative all' evento che potrai osservare .

Da via La Martella e via Appia

webcam Matera Clicca qui per osservare in tempo reale il traffico sulla via Appia, all'altezza dello svincolo per via La Martella a Matera

Vista Cattedrale di Matera

Clicca qui per osservare la Cattedrale di Matera sulla Civita degli antichi Rioni

Articoli correlati

Eventi di oggi