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08/07/2016 13:05:53 - Articolo letto 2876 volte

Il TAR di Basilicata boccia l'aumento TASI del Comune di Matera

Conferenza stampa su TARI e TASI della giunta De Ruggieri - 19 dicembre 2015 (foto SassiLand) Conferenza stampa su TARI e TASI della giunta De Ruggieri - 19 dicembre 2015 (foto SassiLand)
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Di seguito la sentenza
Matera E' di queste ore la notizia che il Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata ha bocciato la delibera del Consiglio comunale di Matera n. 56 del 28 agosto 2015 con la quale erano state approvate per l’anno 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) allo 0,16%. Dopo questa sentenza del TAR che pone in ulteriore difficoltà l'Amministrazione De Ruggieri c'è da aspettarsi una grande mole di ricorsi che i cittadini effettueranno per ottenere così i rimborsi dovuti. Nel frattempo l'assessore al Bilancio Eustachio Quintano he indetto una conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio alle 16 presso la sala Nelson Mandela del Municipio.

Di seguito la sentenza del TAR Basilicata

l Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 988 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
- Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici ope legis domicilia, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860; 
contro
- Comune di Matera, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Matteo Pugliese, in Potenza, alla piazza Mario Pagano n. 118; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo
- della deliberazione del Consiglio comunale di Matera n. 56 del 28 agosto 2015;
- di ogni atto e provvedimento che ne costituisce attuazione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti;
quanto ai motivi aggiunti
- della deliberazione del Consiglio comunale n.70/2015 del 26 ottobre 2015.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Matera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016, il referendario Benedetto Nappi;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Domenico Mutino, l’avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi e l’avv. Francesco Matteo Pugliese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Con atto spedito per la notificazione in data 14 novembre 2015, depositato il successivo 4 di dicembre, il Ministero dell’economia e delle finanze insorto avverso la deliberazione in epigrafe, concernente l’approvazione delle tariffe del tributo comunale per i servizi indivisibili - TASI, adottata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
1.1. In punto di fatto, ha esposto parte ricorrente che:
- il Comune di Matera, ai sensi dell’art. 52, n. 2, d.lgs. n. 446, e dell’art.1, n. 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha trasmesso, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, la deliberazione impugnata;
- all’esito delle relative attività di verifica, il Ministero ha rilevato la violazione dell’art. 1, n. 169, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, n. 683, della legge n. 147/2013 e dell’art.53, n.16, della legge n.388/2000, in quanto tale provvedimento è stato approvato oltre il termine fissato, per l’anno 2015, per l’approvazione del bilancio di previsione;
- in considerazione di ciò, il Ministero deducente, con nota n. 45331 del 1° ottobre 2015, nel segnalare i vizi di legittimità innanzi descritti, ha invitato il Comune di Matera ad adottare: “la necessaria autotutela annullatoria”, e a darne tempestiva comunicazione allo stesso dicastero;
- tuttavia, ad oggi, detto Comune non soltanto non ha provveduto in tal senso, ma ha anche “ritenuto sanati tali vizi”, sicché si è reso necessario, ai sensi dell’art. 52, n. 4, d.lgs. n. 446/1997, impugnare la deliberazione in questione.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, n. 169, legge n. 296/2006; art. 1, n. 683, legge n. 147/2013; e art.53, n.16, legge n.388/2000; art. 151 d.lgs. n. 267/2000; decreto del Ministro dell’interno del 13 maggio 2015; Inconfigurabilità del potere di convalida: violazione dell'art.21-nonies, 1. n.241/1990).
2. Si è costituito il Comune intimato, eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza.
3. Con atto notificato il 17 dicembre 2015, depositato il successivo 22 di dicembre, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, impugnando la deliberazione del Consiglio comunale n.70/2015, di convalida della deliberazione di Giunta n. 286 del 30 luglio 2015.
3.1. In diritto, il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge (combinato disposto dell’art. 1, n. 169, l. n. 296/2006, dell’art. 1, n. 683, l. n. 147/2013, dell’art.53, n.16, l. n. 388/2000, e dell’art. 151 d.lgs. n. 267/2000; violazione del termine fissato, da ultimo, con decreto del Ministro dell’interno del 13 maggio 2015; inconfigurabilità del potere di convalida; art. 21-nonies l. n. 241/1990; art. 52 d.lgs. n.464/1997; art. 1, n. 682, 1.147/2013; art. 32 del regolamento del Consiglio comunale di Matera) e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
4. L’ente resistente ha successivamente reiterato le proprie eccezioni, tramite deposito di memorie.
5. Alla pubblica udienza svoltasi il 22 giugno 2016 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. In limine litis, il Collegio procede allo scrutinio dell’eccezione in rito di parte resistente, secondo cui la straordinarietà della legittimazione “ad causam e ad processum in favore dello Stato”, di cui all’art. 52, n. 4, del decreto n.464/1997, determinerebbe “la limitazione dell'impugnabilità, da parte del MEF, ai soli regolamenti comunali in materia di entrate, con esclusione dei provvedimenti applicativi di quei regolamenti”.
6.1. L’argomento non persuade. La cennata disposizione, nel conferire al Ministero dell’economia e delle finanze la facoltà di impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità, configura un caso di legittimazione straordinaria prevista dal legislatore esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero stesso, così prescindendo dalla sussistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo allo stesso Ministero (cfr., ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 giugno 2016, n. 1294; id. 21 marzo 2014, nn. 570, 571, 572, 573; C.d.S, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3817).
6.1.1. Sotto altro profilo, in giurisprudenza si è già condivisibilmente avuto modi di affermare che gli atti con cui si istituiscono o si modificano le tariffe relative a tributi comunali hanno natura regolamentare (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 26 novembre 2009, n. 11754). Peraltro, il giudice d’appello ha avuto modo di respingere la tesi secondo cui la legittimazione straordinaria in questione, traendo titolo dall’art. 52, n. 4, d.lgs. 446/1997, varrebbe solo per i regolamenti e non per la deliberazioni di adeguamento delle aliquote, osservando, appunto, che: “appare evidente che la deliberazione di modifica dell’aliquota […] già fissata con atto regolamentare ha essa stessa pari natura” (cfr. C.d.S., sez. V, 28 agosto 2014, n. 4409).
6.1.2. A ben vedere, infine, tale natura viene ribadita dall’art. 8, rubricato “aliquote”, del regolamento comunale per “l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica comunale”, approvato con deliberazione consiliare n.27 del 3 luglio 2014 (reperibile nella sezione “albo pretorio” del sitointernet del Comune di Matera). Infatti, tale articolo, ancorché collocato nel titolo dedicato all’IMU, è netto nell’affermare, con valenza generale, non essendo ragionevole limitarne la portata soltanto ad un determinato tributo, che: “Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale […] comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446”.
6.2. Con ulteriore eccezione, il Comune intimato ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso “per difetto di oggetto”. Secondo parte resistente, infatti, risulta: “impugnata la sola deliberazione consiliare del 28 agosto 2015, non la delibera di Giunta comunale che viene espressamente riferita quale presupposto di merito del provvedimento adottato dal Consiglio: atto di Giunta comunale del 30 luglio, dunque tempestivo, senza del quale il Consiglio su nulla avrebbe potuto provvedere il 28 agosto”.
6.2.1. La tesi non ha pregio. Dalla disamina della deliberazione della Giunta comunale n. 286 del 30 luglio 2015 emerge che quest’ultima non ha disposto alcuna variazione dell’aliquota in questione, essendosi limitata a proporla al Consiglio comunale, che poi la ha approvata con l’impugnato provvedimento n. 56 del 28 agosto 2015.
6.2.2. In particolare, a confutare la prospettazione del Comune intimato è sufficiente il dato testuale della parte dispositiva del ripetuto provvedimento, secondo cui la Giunta comunale ha meramente deliberato: “di proporre al Consiglio Comunale, per l'anno 2015, le seguenti aliquote del tributo […]”. Fermo quanto innanzi, di per sé dirimente, dall’analisi dello stesso provvedimento si ricavano ulteriori indici di come la Giunta comunale abbia inteso sottoporre al Consiglio l’approvazione delle aliquote. Infatti, in esso, per un verso, si cita espressamente: “in particolare, il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione„ le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”, e, per altro verso, si richiama: “il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 03/07/2014”, il quale, all’art. 85, n. 1, stabilisce che le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale. Peraltro, la deliberazione in questione è significativamente intitolata: “Proposta aliquote TASI anno 2015”.
6.2.3. Del resto, lo stesso Consiglio comunale, nell’approvare, col provvedimento n. 56 del 28 agosto 2015, le aliquote di cui è cenno, fa mostra di aver esattamente inteso la valenza meramente propositiva del richiamato deliberato giuntale, posto che in esso è dato leggere: “vista la delibera di Giunta Comunale del 30/7/2015, di proposta di approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2015”.
6.2.4. La natura propositiva della deliberazione giuntale n. 286/2015 esclude, quindi, la necessità della sua impugnazione, essendo state approvazione le aliquote in questione soltanto col successivo provvedimento consiliare n. 56/2015.
6.3. In relazione a quanto innanzi rilevato, ritiene il Collegio che il procedimento di fissazione delle aliquote TASI per l’anno 2015 si sia concluso con l’emanazione dell’impugnata deliberazione consiliare n. 56/2015, ritualmente impugnata dal Ministero deducente col ricorso introduttivo.
6.3.1. Alla luce di tutto quanto innanzi osservato, va conseguentemente disattesa l’ulteriore eccezione di parte resistente, volta a sostenere l’inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, sia in relazione al preteso, ma insussistente, difetto di legittimazione del Ministero ricorrente, sia in ordine all’omessa impugnazione della deliberazione giuntale n. 286/2015, in realtà non necessaria.
6.4. L’Amministrazione intimata ha poi prospettato l’incostituzionalità dell’art. 1, n. 169, della 1egge 296/2006, e all’art. 1, n. 683, della 1egge n. 147/2013, in quanto: “il termine per l’approvazione del bilancio o comunque quello previsto in coincidenza per l'approvazione degli atti impositivi di fiscalità locale devono essere modulati in modo differenziato dal Governo tutte le volte che le circostanze ostative del rispetto del temine generale siano caratterizzate e definibili in termini di non riconducibilità ad eventuali omissioni o ritardi degli amministratori, bensì in termini di factum principia (data delle elezioni amministrative speciali) o da forza maggiore. Apposita norma di legge deve disciplinare la fattispecie nel rispetto di principi e norme costituzionali: eguaglianza (art. 3) e proporzionalità (art. 2), offrendo la tutela maggiore proprio al principio rappresentativo (art. 1) del «riconoscimento e della promozione delle autonome locali e dell'obbligo costituzionale della Repubblica di adeguamento dei principi e dei metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia», come dispone ancora l'art. 5, della norma di tutela costituzionale dell'autonomia locale (art 114, co. 1-2) ed il principio di armonizzazione deí bilanci pubblici (art. 117, lett. e, Cost)”.
6.4.1. La dedotta incostituzionalità del termine di cui è questione, ad avviso del Collegio, non appare sussistere. Invero, la fissazione di un limite temporale perentorio entro cui assumere le decisioni riguardanti la fiscalità locale ha carattere di ragionevolezza e risponde all’esigenza di contemperare interessi differenti, ovverosia, da un lato, la necessaria correlazione tra esercizio delle facoltà connesse alla disciplina delle aliquote, ivi comprese le detrazioni, e degli effetti finanziari che ne conseguono, nel rispetto delle previsioni dei documenti contabili di riferimento e dell’equilibrio di bilancio, e, dall’altro, la salvaguardia della certezza nei rapporti impositivi con i contribuenti. Tale termine non può essere derogato a cagione del factum principis considerato, ovverosia la data delle elezioni amministrative, e ciò sia per la notorietà dell’evento, fissato con congruo anticipo, sia per l’ampio lasso di tempo a disposizione degli organi uscenti - anche essi, in tutta evidenza, rappresentanti del corpo elettorale - per l’adozione di ogni decisione in materia di fiscalità locale, non essendo ravvisabile alcuna limitazione alle prerogative di questi ultimi, derivante dalla pendenza della consultazione elettorale.
7. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, alla stregua della motivazione che segue.
7.1. L’impugnata deliberazione di approvazione delle aliquote TASI è stata adottata soltanto in data 28 agosto 2015, e quindi ben oltre lo spirare del termine del 30 luglio 2015, fissato dal decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, derivandone la violazione dell’art. 1, n. 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
7.1.1. Neppure sussistono dubbi circa la natura perentoria del termine stesso, stanti le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla relativa inosservanza e consistenti nella proroga ope legis delle tariffe ed aliquote valevoli per gli esercizi precedenti, nonché nella mancanza di effetti per l’anno in corso di eventuali deliberazioni tardive (cfr. C.d.S., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808).
7.2. Del pari è illegittima la successiva deliberazione consiliare n. 70 del 26 ottobre 2015, avente ad oggetto: “convalida ex art. 21 nonies della L. 241/90 della delibera di G.C. n. 70 del 30.7.2015 ad oggetto proposta aliquote TASI anno 2015”.
7.2.1. Coglie nel segno, infatti, la dedotta censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti formulata dall’avvocatura erariale. Invero, tale ultimo provvedimento prende l’abbrivo dal presupposto secondo cui: “accertato che la volontà della Giunta comunale, espressa con la deliberazione n. 286 del 30 luglio 2015 non era quella formale di proporre un certo livello di tassazione locale per l’anno 2015, bensì quella di fornire al Consiglio tutto, la documentazione necessaria e la volizione conseguente per l’emanazione del provvedimento multiplo avente ad oggetto i singoli tributi, con l’illustrazione delle sottocategorie e delle ragioni di ciascun tributo comunale”. In altri termini, la Giunta comunale, lungi dal formulare una proposta, avrebbe provveduto: “analiticamente e completamente ad esaminare e poi determinare aliquote e tariffe, proponendole al Consiglio comunale, ma come provvedimento già completo delle necessarie analisi di impatto, delle conseguenze della pressione fiscale, della soggettività dei contribuenti”.
7.2.2. Orbene, tale presupposto appare erroneo per quanto diffusamente rilevato supra, ai capi 6.2.1. e seguenti, che qui si intendono integralmente richiamati.
7. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con assorbimento di ogni ulteriore censura, e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
8. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, per come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore




Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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