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29/12/2015 20:12:57 - Articolo letto 3842 volte

Capodanno 2016 a Matera: Divieto botti e bevande in vetro, le ordinanze

I Fuochi I Fuochi
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Divieti anche per i commercianti ambulanti
Matera Di seguito l'ordinanza comunale sul divieto di utilizzare botti pirotecnici

"IL  SINDACO
CONSIDERATO
-Che durante le festività natalizie ed in particolar modo durante il giorno di Capodanno è consuetudine far esplodere all'interno del centro urbano artifici pirotecnici di ogni categoria;
-Che lo scoppio degli ordigni citati genera un fragore che turba la vita cittadina, in special modo quella di anziani, minori e persone con particolari patologie, sia quando esplosi improvvisamente e senza lasciarne intuire la provenienza, sia quando esplosi contemporaneamente per l'assordante frastuono che generano;
-Che tale condotta è spesso aggravata dalla mancata adozione delle minime precauzioni tese a tutelare l'integrità fisica delle persone e degli animali;
-Che danni si riscontrano anche a carico del patrimonio pubblico e/o privato e dell'ambiente, esponendo le aree interessate a rischi d'incendi soprattutto di cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, oltre a causare una generalizzata e diffusa sporcizia che deturpa il decoro urbano;
-Che  i   rischi  descritti  riguardano  non  solo  gli  artifici  esplosivi  la  cui  vendita       è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita; -Che occorre dunque salvaguardare l'incolumità pubblica intesa come tutela dell'integrità fisica  della  popolazione  e della  sicurezza  urbana  con  provvedimento contingibile e urgente;
VISTE
le circolari del Ministero dell'Interno Prot. n. 557/PAS/U/017791/XV.H88 e n. 557/PASS/U/018002/XV.H.8 rispettivamente del 9 e dell'11.12.2015, con le quali avverte la necessità di sensibilizzare la predisposizione di mirati servizi di prevenzione e repressione, finalizzati prioritariamente a conseguire la tempestiva eliminazione dal mercato di materiali esplodenti illecitamente immessi a cura di tutte le Forze di Polizia, compresa la Polizia Locale; -Visto l'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000;
-Vista la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio n.92; -Visto l'art. 57 del TULPS;
-Visto il D.Lgs. del 04/04/2010 n.58 modificato con D.Lgs del 25.09.2012 n.176; -Visto l'art.    80 del Regolamento di Polizia Urbana e amministrativa del Comune di Matera;
-Vista la legge 689/1981 e s.m.i.
RACCOMANDA
ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali determinato dagli scoppi, lì dove consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, spesso esposti al rischio di smarrimento e/o investimento e causa di incidenti stradali.
DECRETA
- è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle normi vigenti.
Il divieto è altresì esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nelle presente ordinanza. Tuttavia si precisa che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.
Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.
E' vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.
Si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.
La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.
Il provvedimento ha effetto e validità dal 28/12/2015 al 07/01/2016.
DISPONE
Che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Matera, la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio del Comune di Matera, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell'Ente.
Gli Agenti di Polizia Locale, del Comune di Matera e gli organi di Polizia sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.
INFORMA
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -TAR Basilicata- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ali 'Albo Pretorio del Comune."



Di seguito l'ordinanza sul divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro


"Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro e prodotti pirotecnici.
IL    SINDACO
Considerato che il 31 dicembre p.v. sarà trasmessa dalla RAI UNO, in diretta dalla Piazza Vittorio Veneto di questa Città, la trasmissione "l'Anno che verrà" che, per consuetudine, richiama un numero elevato di pubblico;
Considerato che nell'occasione si prevede un afflusso straordinario di persone, anche dai paesi limitrofi, con una elevata concentrazione nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree immediate adiacenti;
Ritenuto che occorre garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, evitando ogni possibile ed eventuale attività che ne possa determinare turbative di sorta;
Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
•    la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
•    il  consumo  e la detenzione in luogo pubblico  di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
•    la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;
Tenuto conto delle direttive impartite dal Sig. Prefetto di Matera, al termine della riunione del CPOSP del 15/12/2015;
Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;
Visto
•    il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4.
•    il D.M.   5  agosto 2008  del Ministero  dell'Interno,  rubricato  "incolumità pubblica   e   sicurezza  urbana:   definizione   e   ambiti   di   applicazione",   in particolare: l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n, 267.
.   l'art. 16 della legge 689/1981
Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e  s.m.i.;
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000s.m.i.
ORDINA
1.  Che ai fini della tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio;  Piazza San  Giovanni;Via T.  Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini, per tutta la giornata del 31 dicembre 2015;
2. E' fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro, dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2015;
3.  E' fatto divieto di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini,per il giorno 31 dicembre 2015;
4.   Il   divieto   di   cui   al   precedente  punto   1   non   opera  nel   caso   in   cui   la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
5.  E' fatto divieto di vendere, per l'intera giornata del 31 dicembre 2015, prodotti pirotecnici;
6.  E' fatto divieto detenere ed introdurre nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini,di prodotti pirotecnici;
7.  La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
8. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.
9.  La presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.


L'ordinanza per i venditori ambulanti


OGGETTO: Limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
IL DIRIGENTE
Premesso che il Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" stabilisce che il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
-  su posteggi dati in concessione per 10 anni, con autorizzazione rilasciata dal Comune sede del posteggio che abilita a vendere sia nel posteggio avuto in concessione anche in forma itinerante nel territorio della stessa regione;
-  su qualsiasi area purché in forma itinerante, con autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza o sede legale del richiedente, che abilita a svolgere il commercio sia in forma itinerante che al domicilio dei consumatori (ovunque si trovino);
Visto che il predetto Decreto Legislativo n.114/1998 all'ari 28/16° comma prevede la possibilità per il Comune di stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per la necessaria salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
Visto ancora che con l'approvazione del Piano Commerciale della città di Matera avvenuto con deliberazione di C.C. n. 65/01, fu anche approvato il regolamento comunale del commercio su aree pubbliche e dei mercati
Dato atto che alla data odierna le modalità di esercizio del commercio itinerante della Città sono regolamentate dalle seguenti norme:
1.   articolo 10 comma 2 del regolamento comunale del commercio su area pubblica che vieta il commercio itinerante nel centro storico ed a 200 metri da tutti i mercati;
2.   articolo 14 (prevede l'assoggettabilità dei produttori agricoli itineranti alle norme dei commercianti su aree pubbliche);
3.   ordinanza n. 47 del 3/12/1977 (divieto di commercio itinerante nel centro storico e nelle vie adiacenti);
4.   ordinanza n.17 del 18/02/1993 (divieto di commercio itinerante in arterie cittadine e vie principali di traffico);
Dato atto che il Comando Polizia locale con nota n.2068/14/PL del 20/03/2014 ha indicato un elenco di vie cittadine che presentano criticità dovute alla presenza quotidiana di commercianti ed agricoltori che, con lo stazionamento dei mezzi attrezzati alla vendita in sosta sulle vie e sui posteggi, determinano raggruppamenti di persone e creano turbativa e pericolo alla circolazione urbana:
Che con la stessa nota il Comando di Polizia Locale ha richiesto l'adozione di provvedimento di divieto del commercio su area pubblica di prodotti alimentari e non alimentari, effettuato in forma itinerante nelle strade indicate, al fine di ridurre al minimo il rischio di sinistri stradali con conseguente perìcolo per l'incolumità delle persone.                          
Ravvisato anche che la vendita itinerante e la conseguente sosta lungo alcune strade cittadine soggetta a notevole traffico, espone le merci, in particolare quelle alimentari, all'inquinamento dovuto ai gas di scarico dei mezzi;
Ritenuto di dover interdire all'attività di cui trattasi l'intero centro storico, per esigenze viabilistiche e di tutela del patrimonio architettonico e monumentale;
Richiamata la nota del Comando PI. che elenca i luoghi e le aree dove per motivi di polizia stradale, sicurezza, incolumità pubblica ed igienico-sanitaria è necessario vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
Vista la Legge Regionale 20.07.1999 n.19 e s.m.i.
Visto il Piano Comunale del Commercio approvato con Delibera di C.C. n.65 del 12.12.2001;
Visto il D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento enti locali";
ORDINA
L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante sia alimentare che non alimentare, e vietato, per i motivi indicati in premessa, lungo:
a.    All'interno dei Rioni Sassi e del centro storico come delimitato dal vigente P.R.G.
b.    in tutte le strade ove vige il divieto di sosta e/o di circolazione;
e.   in tutte le strade in cui la presenza dell'operatore possa essere causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, secondo le indicazioni del Codice della strada;
d.    sui sagrati delle chiese, nei giardini e parchi pubblici;
e.    nelle aree poste ad una distanza inferiore a 110 metri di raggio dalle sedi di scuole, ospedali, luoghi di culto, case di riposo e simili;
f.     nell'area antistante lo Stadio comunale, limitatamente ai giorni in cui si svolgono gli incontri di calcio o altre manifestazioni;
g.    nelle seguenti vie e piazze pubbliche, per motivi di polizia stradale e/o igienico sanitaria:
Via Cappuccini; Via Lucana; Via XX Settembre; Via Annunziatella; Via Nazionale e parallela; Via Marconi; Via San Pardo; Via Cererie; Via San Vito; Via Don Luigi Sturzo; Via Dante; Via Trabaci; Via Mattei; Via Gravina; Via La Martella; Via Dei Normanni; Viale Italia; Viale Europa; Viale delle Nazioni Unite; Via Aldo Moro, Via Ugo La Malfa, P.zza Matteotti; Via Cappelluti; Via Lanera; Via Rosselli; Via Gattini;  Via Annibale di Francia; Via Levi; Via Passarelli; Via Montescaglioso.
Il divieto precedente è esteso alle piazzole di sosta, alle banchine ed ai parcheggi posti lungo le vie e piazze sopra evidenziate.
In occasione di manifestazioni particolari potranno essere concesse deroghe con idoneo provvedimento.
E' vietato, di norma, esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore nel raggio di metri 200 dalle sedi dei mercati o fiere.
Le suddette disposizioni si applicano anche all'imprenditore agricolo, che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, il quale, prima di iniziare l'attività, deve presentare comunicazione al Comune, attestando la qualità di imprenditore agricolo e fornendo i dati relativi all'ubicazione dell'azienda e la tipologia dei prodotti posti in vendita.
La sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale, in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. In nessun caso, può essere effettuata in mezzo alla carreggiata stradale.
E' fatto divieto all'operatore di:
•     impiegare apparecchi di amplificazione sonora, per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria mercé,
•     di collocare la mercé a contatto con il suolo e di esporla su banchi o altre attrezzature poste al suolo;
Le violazioni alle presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.29, commi 1 e 2 del D.Lgs. 31.03.1998 n.114, che così recitano:
•     chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui aH'art.28,commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della mercé.
•     chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Basilicata entro il termine di 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
II Comando Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica e gli altri Organi di Vigilanza disporranno gli opportuni accertamenti per verificare l'osservanza del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione ordinanze e trasmesso per conoscenza agli Organi di vigilanza;
II presente provvedimento, sostituisce ed abroga ogni altra disposizioni emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa.



Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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