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09/07/2012 12.03.23 - Articolo letto 5992 volte

Il Comune vieta la vendita di alcolici di sera

Alcolici Alcolici
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L’ordinanza, in vigore da domani
Matera Il sindaco di Matera, Salvatore Adduce, ha emesso un’ordinanza con la quale si vieta, su tutto il territorio comunale, durante le ore serali e notturne, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e il consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche. L’ordinanza, in vigore da domani, 10 luglio 2012, resterà valida fino al 30 settembre 2012.
“Come già negli ultimi due anni – afferma il sindaco, Salvatore Adduce – l’ordinanza scaturisce dal fatto che in alcune zone, anche centrali della città, l’eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, è causa inevitabile di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall’abbandono, dopo l’uso, in strade, porticati e piazze di bottiglie, lattine e contenitori, spesso in frantumi”.
L’assessore comunale alla Sicurezza, Sergio Cappella, in particolare, evidenzia che “si tratta di situazioni urbane di degrado ed incuria, connesse, sia pur parzialmente, alla vendita per asporto di bevande alcoliche nelle ore serali e notturne,  che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi ed aumentano la sensazione di insicurezza dei cittadini e dei turisti. In molte circostanze, infatti, abbiamo rilevato che le bevande vendute per asporto sono consumate sul suolo pubblico e successivamente i contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano. Per tutte queste ragioni le sanzioni, a seconda delle circostanze, saranno elevate agli esercenti, ma anche ai consumatori che dovessero violare questa ordinanza”.
 
Queste le cinque disposizioni.
 
  • Dalle ore 23,00 fino alle ore 6 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche ed alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche e attività similari. E’ altresì vietata la consumazione, su aree pubbliche o private di uso pubblico, delle bevande nei contenitori suddetti ad eccezione della consumazione su superfici attrezzate, pubbliche o private,  pertinenti ai locali di somministrazione (sanzione da 50 euro per il consumatore e per il commerciante);
 
  • Dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche pe il consumo o l'asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici attrezzate, pubbliche o private (sanzione da 2.000 a 12.000 euro). Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all’interno di pubblici esercizi e nelle aree esterne autorizzate o comunicate, in cui avviene la somministrazione, durante l’orario di apertura. Tale divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre e mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di  manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate;
 
  • Dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo che sia diversamente disposto dal questore, in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (sanzioni da 5.000 a 20.000 euro);
 
  • I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6,00 (sanzioni da 5.000 a 20.000 euro);
 
  • I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita (sanzioni da 500 euro).



Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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